Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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introdotto un terzo livello per zone in forte pendenza con una declività superiore al 50 per cento. Siccome la gestione delle superfici con una pendenza di oltre il 50 per cento è possibile praticamente solo manualmente, visto il maggiore dispendio occorre versare un contributo decisamente più elevato rispetto a quello erogato negli altri casi. In tal modo viene concretizzato il mandato di cui alla mozione von Siebenthal142, secondo il quale occorre tener conto delle condizioni difficili di produzione su terreni in forte pendenza. Com'è stato il caso finora, per i pascoli perenni non è previsto alcun contributo di declività.
Tale contributo sarà corrisposto anche nella zona di pianura. La difficoltà è comparabile a quella nella regione collinare e di montagna, ragion per cui è giustificato un contributo della stessa entità.
Il principio del contributo di declività specifico per i vigneti in zone in pendenza e in forte pendenza viene mantenuto invariato. Il contributo di declività per i vigneti concorre alla preservazione dell'apertura del paesaggio rurale nonché alla qualità del paesaggio. Per motivi di semplicità esso viene mantenuto nella sua forma attuale nell'ambito dei contributi per il paesaggio rurale.
Contributo d'estivazione
Dalle valutazioni emerge che l’attuale contributo d'estivazione concorre considerevolmente alla gestione e alla cura della regione d'estivazione. Il contributo d'estivazione viene versato per carico normale (CN) e per UBG. Per CN s'intende l’estivazione di un'unità di bestiame grosso durante 100 giorni. Il carico di bestiame consentito viene definito secondo i principi di una gestione sostenibile. Lo strumento del contributo d'estivazione viene per principio mantenuto invariato e sarà un elemento dei contributi per il paesaggio rurale.
Oltre che con il contributo d'estivazione, attualmente la gestione nella regione d'estivazione è incentivata indirettamente attraverso i contributi UBGFG e DACDP. Durante il periodo dell'estivazione, le aziende annuali beneficiano pertanto anche dei contributi UBGFG e DACDP. Ciò funge da incentivo per le aziende gestite tutto l'anno a cedere i propri animali per l'estivazione. Siccome con la modifica dei contributi riferiti agli animali (cfr. n. 2.3.2.5) tale effetto decade, i fondi riservati attualmente ai contributi UBGFG e DACDP, impiegati indirettamente per la promozione dell'estivazione, vanno erogati direttamente nel quadro del contributo d'estivazione. Il contributo d'estivazione va quindi aumentato considerevolmente, al fine di contrastare la tendenza ad estivare sempre meno bestiame e a garantire la gestione della regione d'estivazione. L'aumento del contributo d'estivazione consente all'azienda d'estivazione di ridurre il rispettivo compenso, vale a dire il prezzo che l'azienda annuale le deve pagare per estivare i propri animali sugli alpeggi. Nel complesso viene quindi mantenuto l'incentivo, per le aziende annuali, ad estivare i propri animali.
Il contributo d’estivazione per ovini è attualmente stanziato in maniera differenziata a seconda del sistema di pascolo. Quello di importo maggiore è erogato per ovini sotto sorveglianza permanente, mentre per gli ovini estivati su pascoli da rotazione l'ammontare del contributo è leggermente inferiore. Per i pascoli destinati agli ovini
142 09.3461 Mo von Siebenthal, Contributi di declività, 30 aprile 2009.