Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura
nell'ambito di lavori di revisione previsti, anche prescrizioni procedurali per la fondazione e il sostegno di raggruppamenti di terreni in affitto.
In una valutazione della situazione giuridica a livello federale sono state rilevate limitazioni nell'ambito della legge sull'affitto agricolo (LAAgr) che possono ostacolare i raggruppamenti di terreni in affitto e gli altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione. L'articolo 20 LAAgr attualmente in vigore, in base al quale si possono risolvere i contratti d'affitto per raggruppamenti di fondi o ricomposizioni particellari di terreno agricolo, è molto conciso e non comprende né i raggruppamenti di terreni in affitto (nuova attribuzione di superfici in affitto senza riordino particellare in base alla proprietà), né le forme più moderne di raggruppamento gestionale quali le correzioni virtuali delle superfici. Per eliminare gli ostacoli all'impiego di tali innovative forme di collaborazione è pertanto necessario modificare l'articolo 20 LAAgr.
Ö Modifica dell'articolo 20 LAAgr.
2.6 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (titolo sesto LAgr)
2.6.1 Contesto
Allevamento di animali
Conformemente agli articoli 141-144 LAgr, la Confederazione può promuovere misure zootecniche per gli animali da reddito e provvedimenti di conservazione delle razze svizzere. In favore della conservazione della biodiversità e pertanto anche delle razze svizzere minacciate d'estinzione, la Svizzera si è impegnata ratificando la Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica155. Con l'introduzione, il 1° gennaio 2008, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, sono stati aumentati i contributi federali per la promozione dell'allevamento di animali nella misura dei contributi corrisposti in passato dai Cantoni. Dal 2008, pertanto, questi ultimi non sono più tenuti a partecipare al finanziamento di provvedimenti adottati in virtù del diritto federale. Nel 2010, nel preventivo federale vi erano circa 34,4 milioni di franchi per garantire una produzione animale economica e orientata al mercato e un allevamento indipendente. Mediante i contributi, le organizzazioni di allevamento possono ridurre il costo delle prestazioni di servizio zootecniche per i propri membri.
Il Controllo federale delle finanze (CFF), nel 2006, ha analizzato la promozione di misure zootecniche rilevando, tra le altre cose, che “gran parte dei mezzi finanziari sono stati impiegati dall'UFAG in modo adeguato e mirato”, ma criticando il riconoscimento a tempo indeterminato delle organizzazioni di allevamento (OA), oltre che la mancanza di sostegno alle piccole OA. Con effetto al 1° gennaio 2008, il Consiglio federale, sulla base di tali raccomandazioni, oltre che per altri motivi, ha effet-