Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Rapporto con il diritto internazionale

Il paragrafo 6, intitolato “Sostegno dei redditi su base fissa”, rappresenta l’elemento principale del concetto dei pagamenti diretti erogati ai produttori, il quale stabilisce che:

a) l’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

I paragrafi 7-13 contengono precisazioni delle singole forme di pagamenti diretti. Se esse sono adempiute, il provvedimento è considerato conforme alla Green Box. Il principio del paragrafo 5 si riflette in questi esempi. Le condizioni elencate nei paragrafi 7-13 comprendono le seguenti misure:

§7 assicurazione e altre garanzie del reddito

§8 pagamenti in seguito a calamità naturali

§9 assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

§10 assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

§ 11 aiuti all’investimento

§ 12 programmi ambientali

§ 13 programmi di assistenza regionale

Le prescrizioni dell’OMC costituiscono un quadro giuridico vincolante per i pagamenti diretti. Nell’ambito del ciclo di Doha dell’OMC è previsto un inasprimento degli attuali criteri. Tali adeguamenti riguardano prevalentemente la prova di un periodo di riferimento ben definito in base al quale vengono erogati i pagamenti. In ogni caso, con la scadenza della clausola di pace nel quadro del diritto dell’OMC, si dovranno prevedere sempre più procedure concernenti la Green Box. Queste ultime renderanno ancora più severa l'interpretazione dei criteri. Un sistema rivisto dei pagamenti diretti, pertanto, non dovrebbe essere in contraddizione con esse.

Tutti gli attuali pagamenti diretti sono contenuti nei paragrafi 5, 6, 12 e 13 della Green Box e sono in sintonia, nella maggior parte dei casi, con le diverse condizioni (p.es. contributi di superficie ed ecologici). Il benessere degli animali non è ancora esplicitamente riconosciuto come criterio nella Green Box. I contributi per il benessere degli animali notificati nella Green Box sono pertanto problematici nel senso che le produzioni sostenute incentivano la detenzione di bestiame, nonostante di recente sia stato provato che tali misure hanno generato, tra il bestiame bovino, riduzioni degli effettivi. Il contributo per la superficie coltiva aperta (§ 6) non è perfettamente compatibile. Lo stesso dicasi per quelli per la campicoltura, non privi di effetti su determinate produzioni. Le misure più problematiche sono indubbiamente i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (§ 6) e quelli per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (§ 13). Tali contributi sono vincolati al numero di animali e sono pertanto esplicitamente incompatibili con le esigenze dell’allegato 2 dell’accordo agricolo dell’OMC.