Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

2.11 Rapporto con il diritto internazionale

Il fulcro della PA 14-17 è l'ulteriore sviluppo dei pagamenti diretti. Per questo motivo, il presente capitolo è principalmente dedicato all'analisi della conciliabilità del nuovo sistema con il diritto internazionale, e in particolare con quello OMC. In una seconda parte si analizza in dettaglio il parallelo con la PAC dell'UE.

2.11.1 Impegni a livello di OMC concernenti l'impostazione dei pagamenti diretti

Al termine dell’Uruguay Round, l’introduzione di norme per il commercio di prodotti agricoli conferì un quadro giuridico vincolante alle misure statali per l'agricoltura. Gli Stati membri dovettero introdurre disposizioni sul sostegno all’agricoltura, protezione doganale inclusa. Da un lato vennero limitate le sovvenzioni alle esportazioni e dall’altro si trasformarono le restrizioni e i divieti d’importazione in dazi, che subirono una drastica riduzione. Per il “sostegno interno” furono fissati limiti massimi, con l’obiettivo di ridurre i contributi che generano distorsioni del commercio. Parallelamente venne applicato uno strumento comprendente misure senza impatto o con effetti soltanto lievi sulla produzione: la “Green Box”. Essa deve il suo nome al colore del semaforo e soddisfa i criteri fissati all'allegato 2 dell'Accordo agricolo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC, 2003). Le misure che rientrano in questo allegato sottostanno a obblighi di riduzione o limitazioni. Il paragrafo 1 fissa i principi fondamentali: i pagamenti sono privi di effetti o hanno un impatto soltanto lieve sulla produzione; le misure devono essere finanziate con risorse pubbliche e non possono avere per effetto un sostegno dei prezzi. Tali criteri valgono per tutte le misure di uno Stato membro dichiarate “verdi”. L’allegato 2 dell’Accordo agricolo è strutturato come segue.

I paragrafi 2-4 trattano i pagamenti non direttamente erogati ai produttori.

Il paragrafo 5 introduce il capitolo dedicato ai pagamenti erogati direttamente ai produttori. Vengono elencate le condizioni cui devono adempiere i singoli pagamenti diretti, se non rientrano nei paragrafi 6-13.

b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

Ai paragrafi 6-13 sono presentati esempi di misure, tra cui il sostegno dei redditi su base fissa. L’elenco non è esaustivo.