Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Programma di legislatura
dell'articolo 10 capoverso 4 della legge sulla caccia180. Consulenza e sostegno all'attuazione di misure di protezione delle greggi sono finanziati con circa 800 000 franchi l'anno.
Tuttavia, per misure preventive di protezione delle greggi, che vadano oltre una fase pilota, la legislazione in vigore e il budget attualmente a disposizione, sono insufficienti. Per tale motivo il Consiglio federale, nella sua risposta alla mozione Schmidt181, ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente di elaborare, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, soluzioni per il finanziamento a lungo termine delle misure di protezione delle greggi e di rispettive basi legali.
La soluzione proposta prevede l'introduzione, nella legislazione sulla caccia, di una base per la protezione delle greggi. Quest'ultima include gli stessi elementi dell'attuale progetto di prevenzione, tuttavia senza la delimitazione temporale e spaziale della vigente base legale dell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza sulla caccia.
Nella regione d'estivazione la protezione delle greggi funziona in maniera ottimale sulla base di pascoli da rotazione e sotto sorveglianza permanente. Tali sistemi, già oggi incentivati con il contributo d'estivazione in virtù della legge sull'agricoltura, costituiscono un buon presupposto per l'ulteriore implementazione di un'effettiva protezione delle greggi. Le aziende d'estivazione, che applicano misure di protezione delle greggi o ne attuano la promozione sulla base del nuovo articolo 12 capoverso 5 per gli ovini estivati con il sistema di pascolo da rotazione riceveranno, da ora, un contributo d'estivazione pari a quello ottenuto per gli ovini estivati con il sistema di sorveglianza permanente (cfr. n. 2.3.2.4).
2.10 Programma di legislatura
A partire dal 2012, l'evoluzione della legislazione agricola è parte integrante del Programma di legislatura 2008-2011. I provvedimenti di politica agricola devono essere valutati in base al loro orientamento verso l'obiettivo nonché adeguati alle condizioni economiche in evoluzione (protezione doganale, domanda all'estero e indigena, adempimento del mandato costituzionale, ecc.), tenendo in considerazione gli studi e rapporti a disposizione, in particolare il rapporto concernente l'ulteriore sviluppo dei pagamenti diretti in adempimento della mozione CET-S (06.3635). Giusta l'articolo 6 LAgr, i fondi da destinare all'agricoltura devono essere stabiliti tramite decreto federale. Il messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2012 è stato inserito quale parte delle linee direttive.
Per garantire la coerenza tra il programma di legislatura e i decreti finanziari più importanti, il prossimo periodo quadriennale inizierà nel 2014, conformemente alla nuova disposizione dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione. Per i due anni intermedi 2012 e 2013, il Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura.
180 RS 922.01
181 09.3814 Mo Schmidt, Pianificazione della gestione degli alpi, 23 settembre 2009.