Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 11 pagine
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rapida e completa delle convenzioni internazionali concernenti la responsabilità civile in materia nucleare. L’incidente nucleare di Fukushima dimostrerebbe che gli importi fissati in queste convenzioni non sono in alcun modo adeguate a coprire i danni potenziali di un incidente.
I Cantoni di Glarona e Zurigo raccomandano al Consiglio federale di esaminare a fondo i costi generati dall’incidente nucleare e gli indennizzi cui esso ha dato luogo. Se da tale esame dovesse risultare la necessità di adeguare la copertura assicurativa minima o altri elementi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, si dovrebbe operare affinché tali adeguamenti siano effettuati a livello internazionale.
6 Osservazioni sull'avamprogetto di ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
6.1 Definizione e precisazione di concetti
Il Pool svizzero propone una definizione del concetto di "atti terroristici" di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2 A-ORCN.
Il Cantone di Vaud chiede che venga precisato il concetto di "fenomeni naturali straordinari" di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a A-ORCN, perché tali fenomeni possono essere esclusi dalla copertura da parte degli assicuratori privati.
I Cantoni di Appenzello Esterno e Soletta, la BKW Energie AG e swissnuclear richiamano l’attenzione sul fatto che né nella Convenzione di Parigi, né nella Convenzione complementare di Bruxelles, né nella LRCN viene utilizzato il termine “centrali nucleari“ (come invece avviene nell’art. 1 lett. a e nell’art. 4 cpv. 1 lett. a A-ORCN).
Il Cantone di Argovia richiama l’attenzione sul fatto che nell’A-ORCN il concetto di peso complessivo non sia definito. Non è quindi chiaro se tale espressione si riferisca al trasporto nel suo insieme o al bene trasportato.
6.2 Copertura assicurativa
6.2.1 Assicurazione dei trasporti di sostanze nucleari separata da quella degli impianti
Numerosi Cantoni, partiti politici, swisselectric, swissnuclear e altre organizzazioni approvano un aumento della somma di copertura complessiva a 1,2 miliardi di euro per impianto nucleare. Com’è il caso oggi in Svizzera sulla base del diritto vigente, la copertura assicurativa del proprietario di un impianto nucleare comprende l’impianto nucleare stesso e i trasporti che sono in relazione a tale impianto. Negli articoli 1 e 4 A-ORCN si deroga a tale sistema, poiché si fissa la copertura di 1,2 miliardi di euro separatamente per le centrali nucleari e per ciascun trasporto. Questo sarebbe in contraddizione con le convenzioni internazionali e con la nuova LRCN. L’articolo 1 e articolo 4 capoverso 1 A-ORCN dovrebbero quindi essere cancellati o modificati in maniera tale che l’importo complessivo della copertura, pari a 1,2 miliardi di euro (o a una somma più bassa), debba essere fornito per ciascun impianto nucleare, indipendentemente dal fatto che il danno derivi dall’esercizio dell’impianto stesso o da un trasporto ad esso relativo.
Una regolamentazione speciale per i trasporti sarebbe opportuna solamente nel quadro delle possibilità di riduzione dell’importo complessivo di copertura stabilite nell’articolo 7 capoverso b della Convenzione di Parigi. Questa è la finalità dell’articolo 2 capoverso 3 A-ORCN. Per queste ragioni l’articolo 1 e l’articolo 4 A-ORCN dovrebbero essere cancellati senza essere sostituiti e dovrebbero essere disciplinate solamente le eccezioni, nei modi previsti dall’articolo 8 capoverso 3 e dall’articolo 9 capoverso 1 (seconda parte del periodo) LRCN. Le modalità dell’obbligo di copertura privata sarebbero già disciplinate in modo esaustivo dal diritto internazionale e dalla legge.
Sia il Pool svizzero per l’assicurazione dei rischi nucleari che il Cantone del Vallese sostengono la separazione della somma di copertura per gli impianti nucleari da quella per i trasporti di sostanze nucleari. Inoltre salutano con favore il fatto che la copertura, in futuro, dipenderà dal numero di trasporti. Il Pool, inoltre, è favorevole alla prevista armonizzazione con le consuetudini adottate all’estero. Il Pool è anche favorevole al fatto che la Svizzera intenda introdurre, come la maggior parte degli altri Stati firmatari della Convenzione di Parigi, una somma di copertura più bassa per la responsabilità civile relativa ai trasporti. In questo contesto richiama l’attenzione sul fatto che, nell’articolo 4 capoverso 1 lettera c A-