Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 11 pagine
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ORCN, si diverge tuttavia nuovamente dal principio di una copertura più bassa. Una limitazione della copertura a 80 milioni di euro per tutti i trasporti di sostanze nucleari, anche per quelli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c A-ORCN, sarebbe quindi opportuno a modo di vedere degli assicuratori privati.
6.2.2 Responsabilità in caso di copertura assicurativa separata
Secondo i Cantoni di Glarona e Zurigo, nel caso di una futura separazione della copertura assicurativa degli impianti nucleari da quella dei trasporti di sostanze nucleari occorre avere cura che resti garantita una copertura assicurativa senza lacune, com’è finora il caso. Il passaggio di responsabilità dall’assicuratore dell’impianto a quello del trasporto deve essere disciplinato in modo chiaro.
6.2.3 Riduzione della somma di copertura in relazione alle centrali nucleari disattivate e al de-
posito intermedio di Würenlingen
L’associazione Kettenreaktion propone che le centrali nucleari disattivate, i cui elementi di combustibile non si trovano più nell'impianto, siano assoggettate a una copertura assicurativa di soli 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 2 A-ORCN. Anche lo ZWILAG, in considerazione del potenziale di pericolosità minore rispetto a quello di una centrale nucleare, dovrebbe essere inserito in una categoria propria, con una somma di copertura sensibilmente più bassa di 1,2 miliardi di euro.
6.2.4 Obbligo di assicurazione per gli impianti di ricerca nucleare, il deposito intermedio della
Confederazione e i trasporti di sostanze nucleari
Il Cantone del Ticino osserva che, secondo la legislazione attuale, gli impianti di ricerca nucleare non sono soggetti all’obbligo di assicurazione, ma che in futuro dovranno essere assicurati per 70 milioni di euro contro i danni nucleari. Occorre perciò esaminare le conseguenze che il nuovo obbligo di versare premi assicurativi avrà sugli esercenti degli impianti di ricerca e se il finanziamento è garantito.
Il Partito Socialista e l’Unione Svizzera dei Contadini accolgono con favore il fatto che in futuro gli assicuratori privati garantiranno la copertura degli impianti di ricerca nucleare, del deposito intermedio della Confederazione e dei trasporti di sostanze nucleari, riscuotendo premi a tale riguardo. Per il Partito Socialista, tuttavia, non si capisce perché in questi casi debba valere una copertura assicurativa ridotta.
Il Consiglio dei PF critica il fatto che gli esercenti degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione debbano ora sostenere i costi dell’assicurazione di responsabilità civile. Le corrispondenti risorse verranno a mancare all’attività didattica e di ricerca. Gli esercenti degli impianti di ricerca dovrebbero continuare ad essere esentati dal pagamento dei premi e l’onere assicurativo dovrebbe restare a carico della Confederazione. Il previsto trasferimento dell’obbligo assicurativo agli esercenti degli impianti di ricerca nucleare non dovrà rappresentare una pregiudiziale in relazione al chiarimento delle questioni concernenti la disattivazione e lo smantellamento. Il trasferimento dell’obbligo assicurativo non dovrà neanche avere, come conseguenza, il trasferimento al settore dei PF degli altri obblighi finanziari in relazione agli impianti di ricerca nucleare di tale settore.
6.3 Trasporti di sostanze a bassa radioattività (per es. campioni)
Secondo numerosi Cantoni, partiti politici, swisselectric, swissnuclear e altre organizzazioni, l’A-ORCN distingue solamente fra trasporti di sostanze nucleari irradiate con massa inferiore a 100 kg e trasporti sostanze nucleari irradiate con massa superiore a 100 kg. Di conseguenza, ora anche tutti i trasporti di sostanze a bassa radioattività e potenziale di pericolosità molto ridotto (per es. campioni di sostanze o scorie d’esercizio debolmente radioattive) dovranno essere assoggettati alla LRCN e alla Convenzione di Parigi. Tali trasporti non potranno più essere assoggettati, come sinora, alle disposizioni in materia di responsabilità civile per il trasporto di merci pericolose. L’A-ORCN deve quindi essere completato con un articolo che consenta, per i trasporti con potenziale di pericolosità molto basso, di applicare il regime previsto dalle disposizioni in materia di responsabilità civile per i trasporti di merci pericolose. I proprietari di centrali nucleari non devono, senza ragione, essere trattati diversamente da altri utilizzatori di sostanze radioattive (industria, medicina e ricerca).
6.4 Esclusione dalla copertura privata
Il Partito verde-liberale critica il fatto che il numero di rischi esclusi dall’assicurazione privata sia troppo ampio. Per la Confederazione, vi sarebbe un elevato rischio residuo di dover rispondere civilmente, cosa che potrebbe comportare la bancarotta della Svizzera. Di conseguenza, i premi riscossi dalla Confederazione sotto forma di contributi sarebbero troppo bassi.