Avamprogetto OEn CO2

Consultazione 2010/132: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn Appendice 3.6): etichettaEnergia per le automobili · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di corrente elettrica, le e-

missioni di CO2 per le automobili azionate con motore elettrico le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica e le verifica regolarmente.

4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo del benzina equivalente e

del benzina equivalente per l’energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.

4.1.5 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entra-

no in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.

4.2 Informazione del pubblico

4.2.1 L’UFE rileva ogni anno i dati sul consumo energetico e sulle emissioni di

CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.

4.2.2 I venditori di automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e

i documenti necessari per l’indagine.

4.3 Elaborazione e fornitura di elenchi

4.3.1 L’UFE compila basi dati ed elenchi che contemplano informazioni di cui al

numero 2.2.1 lettere g-i per tutte le automobili in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo energetico e delle emissioni di CO2. Gli elenchi sono compilati analogamente all’allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove11.

4.3.2 L’UFE trasmette ai venditori di automobili nuove gli elenchi di cui al nume-

ro 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.

4.3.3 L’UFE può delegare tali compiti a terzi.

5. Disposizioni transitorie

5.1 Gli offerenti devono contrassegnare, al più tardi a partire dal 1° gennaio

2012, le automobili nuove con l’etichettaEnergia secondo il presente allegato. Fino a questa data l’etichettaEnergia può essere disciplinata sia conformemente all’allegato 3.6 della versione del 9 giugno 200612 sia conformemente al presente allegato.

5.2 L’informazione relativa alla presenza di un filtro antiparticolato di cui al

numero 2.2.1 lettera c non deve essere fornita obbligatoriamente prima del 31 dicembre 2013.

11 GU L12 del 18.1.2000, p. 16-23.

12 RU 2006 2411