Avamprogetto OEn CO2

Consultazione 2010/132: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn Appendice 3.6): etichettaEnergia per le automobili · 18 pagine

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golamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo8;

g. consumo energetico di cui al numero 2.5;

h. emissioni di CO2 di cui al numero 2.6;

i. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A - G di cui al numero 2.9;

j. durata di validità dell’etichettaEnergia;

k. numero di approvazione del tipo;

2.2.2 Le informazioni riportate dall’etichettaEnergia sono basate sui dati rilevati

nell’ambito dell’approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce e di rapporti e le modalità di cambio.

2.2.3 Se le informazioni di cui alle lettere b, c, e del numero 2.2.1 sono già rappre-

sentate graficamente in modo ben visibile in un’altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell’etichettaEnergia rinunciando alla rappresentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a-f del suddetto numero.

2.3 Informazioni riportate nell’etichettaEnergia usate in scritti pubblicitari ed elenchi

Le informazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.

2.4 Metodi di misurazione

Il consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili devono essere misurati secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV9.

2.5 Consumo energetico

2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell’unità cor-

rente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.

2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche il

benzina equivalente per 100 chilometri.

2.6 Emissioni di CO2

2.6.1 Le emissioni di CO2 devono essere indicate in grammi per chilometro. Come

valore di paragone deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati.

8GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 692/2008, GU L 199

del 28.07.2008, pag. 1.

9 RS 741.41