Rapporto etichettaEnergia

Consultazione 2010/132: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn Appendice 3.6): etichettaEnergia per le automobili · 9 pagine

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5. Spiegazioni sui singoli numeri dell’appendice 3.6 OEn

La contrassegnazione deve continuare ad essere effettuata sotto forma di informazione destinata ai consumatori al momento della vendita di automobili nuove.

Secondo il numero 1 dell’appendice 3.6, il campo di applicazione della nuova etichettaEnergia, come quello della precedente, si limita alle automobili. Al momento non è prevista una sua estensione ad altri veicoli (ad es. autofurgoni, autocarri o motoveicoli), anche se questa opzione resta comunque aperta. L’obbligo di contrassegnazione (numero 2.1) si riferisce esclusivamente ai veicoli nuovi. L’UFE continuerà a mettere a disposizione anche l’etichettaEnergia per le auto d’occasione che, come finora, sarà applicata su base volontaria.

Al numero 2.2 sono descritti in dettaglio i principali contenuti che devono essere riportati nell’etichettaEnergia ovvero, oltre ai dati che figurano sull’etichettaEnergia attuale (marca e tipo di veicolo, genere di carburante, peso a vuoto, consumo di energia e carburante, emissioni di CO2), anche la classificazione nella categoria di efficienza energetica corrispondente e alcuni dati di base complementari sul tipo di veicolo (numero di approvazione del tipo, codice del cambio, dati sulle emissioni prescritte secondo la norma Euro) e la durata di validità dell’etichetta. Tutte le informazioni si riferiscono ai dati dell’approvazione del tipo (n. 2.2.2). Non occorre quindi rilevare dati supplementari. Per i veicoli che possono essere alimentati con vettori energetici diversi (i cosiddetti veicoli bivalenti), le informazioni si riferiscono solo ai vettori energetici con cui sono omologati. Oltre alla variante di base, viene messa a disposizione anche una variante semplificata dell’etichettaEnergia che può essere utilizzata quando le informazioni relative ai vettori energetici, alla presenza del filtro antiparticolato per i veicoli diesel nonché al peso a vuoto sono già rappresentate in modo ben visibile in un’altra maniera (n. 2.2.3).

È auspicabile che i consumatori ricevano un’informazione il più possibile completa sul consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili non solo nel punto di vendita, ma anche dal relativo materiale promozionale e dalla pubblicità. Ai numeri 2.3, 3.4 e 3.5 sono quindi definiti i requisiti nel rispetto dei quali devono essere divulgate le informazioni negli elenchi e negli scritti pubblicitari: esse devono essere rappresentate sempre in modo ben leggibile, così come era previsto finora.

La novità consiste nel fatto che ora sull’etichettaEnergia, oltre al consumo energetico del carburante per tutti i vettori energetici, viene indicato anche il consumo in litri di benzina equivalente per 100 chilometri (n. 2.5.2). La relativa ordinanza del DATEC (art. 1) stabilisce come calcolare la benzina equivalente per i diversi vettori energetici.

Come si faceva finora, nell’etichettaEnergia le emissioni di CO2 generate da un’automobile in circolazione sono raffigurate in una scala separata (n. 2.6). Per le automobili alimentate con miscele di carburanti che contengono una quota di biocarburanti, si distingue tra emissioni di CO2 con o senza incidenza sul clima. Invece delle attuali frecce bianche e nere, le emissioni di CO2 sono ora rappresentate attraverso barre multicolore. Accanto ai valori relativi al veicolo in questione è indicato anche il valore medio delle automobili nuove immatricolate. Tale