Rapporto etichettaEnergia

Consultazione 2010/132: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn Appendice 3.6): etichettaEnergia per le automobili · 9 pagine

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progetti corrispondenti. Indipendentemente da queste applicazioni, dall’etichettaEnergia si attende un effetto positivo anche quale strumento d’informazione, effetto tuttavia difficile da quantificare.

Ripercussioni economiche

Si stima che l’etichettaEnergia, secondo la presente proposta di modifica, avrà scarse ripercussioni economiche per gli importatori di automobili e per il settore automobilistico, dal momento che si riprende l’attuale sistema. I costi per il settore saranno equivalenti a quelli dovuti all’attuale etichetta Energia (stampa e applicazione dell’etichetta, consulenza durante la vendita). Dato che ora l’etichetta deve essere aggiornata annualmente e non più ogni due anni come finora, i garagisti sono tenuti a informare più frequentemente i clienti degli eventuali passaggi di categoria. Ciò supporrà pertanto un piccolo onere supplementare da cui conseguiranno tuttavia delle informazioni più aggiornate che saranno d’aiuto al consumatore al momento della sua decisione d’acquisto.

Ripercussioni a livello federale

Per la Confederazione, l’offerta quale sistema d’informazione di una versione modificata dell’etichettaEnergia, piuttosto che della vecchia versione, comporterà un aumento minimo dei costi dovuti all’investimento iniziale e all’aggiornamento annuale. A questo non sono collegati diretti oneri supplementari finanziari o personali della Confederazione.

Ripercussioni a livello cantonale

I Cantoni che differenziano già le loro imposte sui veicoli a motore sulla base delle categorie di efficienza energetica sono tenuti a verificare la compatibilità delle loro normative con la presente revisione e, se del caso, adeguarle. In particolare, ciò vale per i casi in cui i ribassi per i veicoli energeticamente efficienti e a basso consumo energetico sono finanziati attraverso un malus per i veicoli inefficienti. A questo riguardo occorre tenere presente che, con la nuova classificazione in sette categorie, nelle categorie F e G sono presenti più modelli di quanti non ce ne fossero con la classificazione adottata finora.

7. Rapporto con il diritto internazionale

Nell’Unione europea, le basi giuridiche per l’etichettatura energetica sono stabilite mediante direttiva, segnatamente attraverso la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Tale direttiva lascia aperto un ampio margine d’azione: i diversi Paesi UE hanno quindi delle prassi molto diverse. Non esiste ancora un’etichetta energetica europea per il settore in questione. Le modifiche proposte dalla revisione dell’ordinanza sull’energia sono conformi alla direttiva europea. Le basi della misurazione della classe di emissione dei gas di scarico si fondano sulla direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai mo-