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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 42

istruttori e consulenti in occasione della realizzazione di strutture di sicurezza controllate democraticamente.

Attuale impegno della Svizzera nell’ambito del promovimento militare della pace

Il promovimento militare della pace è un compito dell’esercito stabilito dalla legge militare.28 Comprende gli impieghi dell’esercito all’estero, unitamente a forze armate di altri Paesi, per stabilizzare la situazione dopo un conflitto armato e consentire in tal modo uno sviluppo politico ed economico pacifico.29 La Svizzera può partecipare a simili impieghi soltanto se esiste un mandato dell’ONU o dell’OSCE. L’impiego di militari in servizio di promovimento militare della pace avviene sempre su base volontaria. La decisione in merito al genere, alla durata e ai limiti del proprio contributo oppure in merito al ritiro da simili impieghi rimane sempre di competenza della Svizzera.30

L’attuale stato della partecipazione dell’Esercito svizzero agli impieghi internazionali di promovimento della pace è il risultato di un’evoluzione pragmatica caratterizzata da tre fattori: richieste concrete; interesse del Consiglio federale alla partecipazione a una missione specifica; capacità dell’esercito di soddisfare le corrispondenti necessità. Nello scorso decennio la Svizzera ha incrementato il proprio impegno nel promovimento militare della pace e con una revisione della legge militare è stata creata la possibilità di armare le truppe impiegate in servizio di promovimento della pace se la loro protezione e l’adempimento del compito lo richiedono. Negli ultimi anni erano sempre impegnati circa 280 militari, per lo più nei contingenti in Kosovo e in Bosnia e Erzegovina oppure come osservatori militari dell’ONU. Inoltre l’esercito ha fornito prestazioni in particolare per quanto riguarda lo sminamento umanitario, l’immagazzinamento sicuro o la distruzione di armi leggere e di munizioni nonché nella riforma del settore della sicurezza. La Svizzera fornisce anche considerevoli contributi finanziari al promovimento militare della pace internazionale.31

28 Si fonda sull’articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale in combinato disposto con l’articolo

1 della legge militare.

29 Gli impieghi all’estero per appoggiare l’aiuto umanitario non rientrano nel compito dell’esercito «promovimento della pace», ma nell’«appoggio a favore delle autorità civili» (art. 69 cpv. 1 LM).

30 I contributi militari alle operazioni internazionali di pace si protraggono di regola per alcuni anni e ogni Stato partecipante ha sempre la possibilità di ritirare il proprio contingente rispettando il corrispondente obbligo di notifica. Secondo l’esperienza, ciò avviene principalmente quando la situazione sul posto si è modificata in modo tale per cui il sostegno politico interno a un'ulteriore partecipazione non è più dato oppure quando il vero scopo dell’operazione non sembra più realizzabile. Anche i problemi in materia di risorse possono comportare la conclusione anticipata di un impiego.

31 Nel 2008 il DFAE ha versato un contributo obbligatorio di 113,65 milioni di franchi a favore del budget dell’ONU per gli impieghi di mantenimento della pace e le spese del DDPS per tutti gli impieghi di promovimento militare della pace hanno raggiunto l’importo di 46,4 milioni di franchi. Le operazioni di mantenimento della pace dell’ONU sono finanziate con i contributi obbligatori degli Stati membri. La chiave di ripartizione è uguale a quella applicata per i contributi obbligatori all’ONU nel suo insieme e si fonda principalmente sulla forza economica.