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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine
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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 58
Centrale nazionale d'allarme. Quest'ultima è un organo di coordinamento a livello federale per la gestione di catastrofi ed emergenze naturali o tecnologiche e funge oggi anche da Centro di notifica e di analisi della situazione.
La protezione della popolazione dispone di un'infrastruttura interconnessa che occorre proteggere nella sua globalità e che comprende, oltre alle costruzioni di protezione (rifugi per la popolazione, posti di comando e impianti del servizio sanitario) – di cui si provvede a salvaguardare il valore –, i sistemi per diffondere l'allarme e l'informazione alla popolazione (sirene e trasmettitori d'emergenza), che vengono rinnovati e completati. Un pilastro importante di questo sistema è la telematica, che con la Rete radio Svizzera di sicurezza (Polycom) permette alle autorità e alle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza di comunicare su tutto il territorio nazionale.
533 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
I Cantoni disciplinano l'organizzazione, l'istruzione, la disponibilità operativa e l'intervento delle organizzazioni partner della protezione della popolazione. Garantiscono una condotta tempestiva e conforme alla situazione e sono responsabili dell’esecuzione delle prescrizioni in materia di protezione civile emanate dalla Confederazione. Regolano inoltre la collaborazione intercantonale nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe.
La Confederazione è competente per i casi di aumento della radioattività, gli incidenti presso sbarramenti idrici, le cadute di satelliti, le epidemie, le epizoozie e nel caso di conflitti armati. D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le regioni limitrofe (per es. terremoti). Essa disciplina inoltre gli aspetti fondamentali della protezione della popolazione, in particolare della protezione civile. Ciò comprende i diritti e gli obblighi dei militi della protezione civile, l'istruzione, il coordinamento e il sostegno ai Cantoni nell'acquisto del materiale, i sistemi telematici e d'allarme e le costruzioni di protezione. Per quanto riguarda i pericoli naturali, un compito importante della Confederazione consiste nel rilevamento e nell’approntamento di dati rilevanti in materia di pericoli naturali nonché nell’allestimento di previsioni e di avvertimenti e nella loro diffusione agli organi di condotta e specialistici dei Cantoni.
La Confederazione collabora con i Cantoni per migliorare costantemente la protezione della popolazione, l'istruzione, l'informazione, la cooperazione internazionale nonché la ricerca e lo sviluppo. Nel campo della ricerca e dello sviluppo tale collaborazione si concretizza in particolare nell'analisi dei rischi per la Svizzera, nella strategia per la protezione delle infrastrutture critiche e nella protezione NBC.
534 Collaborazione
Nell'ambito della protezione della popolazione collaborano enti pubblici e privati: organi federali e cantonali specializzati nel campo dei pericoli naturali, autorità della sanità pubblica, istituti di ricerca e organizzazioni non governative d'aiuto in caso di catastrofe (per es. organizzazioni della Croce Rossa Svizzera). A questi si aggiungono i settori coordinati44 (telematica, protezione NBC, sanità, trasporti e meteo), che assicurano la
44 I settori coordinati sono competenti soprattutto per le pianificazioni e i preparativi in settori specifici. In tal modo viene garantito un coordinamento ottimale per l’adempimento dei compiti da parte dei differenti organi civili federali e cantonali e dell’esercito.