Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2010, il Parlamento ha approvato la riforma strutturale della previdenza professionale, un progetto che intende rafforzare la vigilanza, la gestione strategica e la trasparenza del secondo pilastro, rispondendo anche a diverse richieste formulate alla vigilia della votazione popolare sull'aliquota minima di I principali conversione. I principali punti della revisione sono i seguenti:
- L’alta vigilanza sarà meglio separata dalla vigilanza diretta sulle casse pensioni e
assunta da una Commissione di alta vigilanza indipendente dall’Amministrazione federale, che sarà coadiuvata da una segreteria dotata delle necessarie competenze professionali. La Commissione di alta vigilanza avrà il compito di garantire l'uniformità della prassi di vigilanza e la stabilità del sistema del secondo pilastro. Svolgerà il suo compito emanando decisioni, direttive e norme e provvederà in questo modo alla garanzia della qualità. Se necessario, potrà procedere a verifiche presso le autorità di vigilanza cantonali o regionali e stilare rapporti. Rispetto ad oggi, l'alta vigilanza avrà una funzione più attiva e un maggiore potere di regolamentazione.
- La posizione della vigilanza diretta sarà rafforzata attraverso una definizione più
chiara dei suoi compiti, delle sue competenze e degli strumenti a sua disposizione. La competenza per la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza attivi a livello nazionale e internazionale, attualmente esercitata dalla Confederazione, passerà ai Cantoni e dovrà essere attribuita a un istituto di diritto pubblico indipendente dall’amministrazione con personalità giuridica propria. L'assoggettamento di questi istituti alla vigilanza diretta dei Cantoni dovrà avvenire al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della revisione di legge. Affinché il passaggio avvenga senza problemi, saranno necessarie intense attività di coordinamento con i Cantoni, che parteciperanno quindi ai lavori di attuazione della riforma strutturale, d’intesa con la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sula LPP e sulle fondazioni, in seno a un gruppo di accompagnamento.
- La riforma introduce requisiti concreti per quanto riguarda l’integrità e la lealtà delle
persone incaricate di gestire gli istituti di previdenza o di amministrarne il patrimonio (buona reputazione, attività irreprensibile, assenza di conflitti d’interesse). I negozi giuridici conclusi dagli istituti di previdenza con persone prossime dovranno inoltre essere dichiarati all’ufficio di revisione al momento della presentazione del conto annuale. Nel rapporto annuale dovranno anche essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori d’investimenti. Per aumentare l'efficacia delle disposizioni sul governo d'impresa (governance), sono state adeguate anche le relative disposizioni penali della LPP.
La riforma strutturale entrerà in vigore come segue:
- 1° luglio 2011: disposizioni sul governo d'impresa e sulla trasparenza,
- 1° gennaio 2012: disposizioni sulla struttura di vigilanza (vigilanza diretta, alta vigi-
lanza, altro); avvio dell'attività operativa della Commissione di alta vigilanza.
La modifica del 19 marzo 2010 (riforma strutturale) è stata pubblicata sul Foglio federale (FF) 2010 1799 e nel Bollettino della previdenza professionale n. 117. Il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007 concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Riforma strutturale) è apparso sul FF 2007 5199.
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