Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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2 Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale

2.1 Situazione iniziale

Poiché uno degli obiettivi principali della riforma strutturale è quello di rafforzare il sistema di vigilanza sulla previdenza professionale, sarà istituita una nuova commissione extraparlamentare di alta vigilanza che dovrà garantire una prassi di vigilanza uniforme delle autorità cantonali e regionali competenti. La commissione dovrà provvedere a che il sistema della previdenza professionale nel suo insieme funzioni in modo sicuro e affidabile. A tal fine emanerà decisioni, norme e direttive e procederà a ispezioni e audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali, fornendo così un contributo sostanziale alla garanzia di qualità degli attori della previdenza professionale. L'alta vigilanza avrà dunque una funzione più attiva e maggiori poteri di regolamentazione.

2.2 Compiti e competenze

2.2.1 Elenco dei compiti previsti dalla legge

Articolo 64a LPP

- emanazione di istruzioni per garantire un’esecuzione uniforme delle disposizioni legali (cpv. 1 lett. a);

- esame dei rapporti annuali delle autorità di vigilanza ed esecuzione di ispezioni presso le medesime (cpv. 1 lett. b);

- emanazione delle norme necessarie per l’attività di vigilanza (cpv. 1 lett. c);

- concessione o ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale (lett. d) e tenuta di un registro pubblico (cpv. 1 lett. e);

- emanazione di un regolamento per l’organizzazione interna e la gestione degli affari (cpv. 1 lett. g);

- emanazione di istruzioni per i periti in materia di previdenza professionale e per gli uffici di revisione (cpv. 1 lett. f);

- vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento (cpv. 2);

- presentazione annuale di un rapporto d'attività al Consiglio federale (cpv. 3).

Articolo 74 capoverso 4 LPP

- legittimazione a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale / formulazione di pareri su decisioni del Tribunale amministrativo federale impugnate davanti al Tribunale federale, su invito di quest'ultimo.

2.2.2 Interventi normativi necessari del Consiglio federale

A livello di ordinanza dovranno essere disciplinati

- i criteri per stabilire se i candidati per la nomina a membro della Commissione di alta vigilanza soddisfino il requisito dell'indipendenza;

- i costi di vigilanza computabili, i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

Non sono necessarie ulteriori disposizioni d'ordinanza, poiché i compiti della Commissione di alta vigilanza – segnatamente la sua costituzione, la sua organizzazione e l'esecuzione della legge – sono o chiaramente definiti nella legge oppure delegati alla commissione medesima. La commissione applicherà la legge facendo uso della sua competenza di emanare decisioni, direttive e norme (p. es. condizioni per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, istruzioni in materia di parità, liquida-

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