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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine
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Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 64c capoverso 3, 65 capoverso 4 e 97 della legge federale del
25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
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Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.
Sezione 2: Autorità cantonali di vigilanza
Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza
1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all’articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.
2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.
Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza
1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco di tutti gli istituti cui è preposta.
2 L’elenco contiene:
a. il registro della previdenza professionale di cui all’articolo 48 LPP; e
b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.
3 Ogni iscrizione nell’elenco deve indicare la designazione e l’indirizzo dell’istituto, nonché la data della decisione relativa all’assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.
1 RS 831.40
2011–…