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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 53k della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
ordina:
Sezione 1: Cerchia degli investitori e status di investitore
Art. 1 Cerchia degli investitori
(art. 53k lett. a LPP)
Sono ammessi come investitori gli istituti di previdenza professionale con sede in Svizzera esenti da imposta e gli investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) i cui investitori siano costituiti esclusivamente da tali istituti.
Art. 2 Status di investitore
(art. 53k lett. a ed e LPP)
1 Nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 1, la fondazione decide in merito alle domande scritte di ammissione come investitore. Può negare l’ammissione senza indicarne i motivi.
2 Lo status di investitore è dato se e fintantoché sussista almeno una quota o un impegno vincolante all’investimento.
3 La fondazione rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori.
Sezione 2: Assemblea degli investitori
Art. 3 Convocazione e svolgimento
(art. 53k lett. c ed e LPP)
1 La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli investitori sono retti per analogia dagli articoli 699, 700, 702 e 703 del Codice delle obbligazioni2.
2 Il diritto di voto degli investitori è determinato in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d’investimento.
1 RS 831.40
2 RS 220 2011–…