Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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zione parziale, retrocessioni, interpretazione delle prescrizioni d'investimento, contenuto dei rapporti annuali delle autorità di vigilanza diretta).

La flessibilità di questa disposizione è in sintonia con la volontà del Legislatore di rafforzare il sistema di vigilanza. La vigilanza non dovrà più avere un'impostazione prevalentemente repressiva, ma dovrà adottare strategie prudenziali, basate sulla valutazione dei rischi. Per questa ragione dovrà poter reagire con rapidità ed efficienza agli eventi occorsi nella prassi di vigilanza e alle domande degli organi competenti. Vista la grande importanza della previdenza professionale per l'economia nazionale e la sua crescente complessità, è indispensabile instaurare una prassi di (alta) vigilanza flessibile ed efficiente, che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri.

Il Consiglio federale ha la competenza di nominare la Commissione di alta vigilanza, designarne il/la presidente e il/la vicepresidente e approvarne il regolamento per l'organizzazione interna e la gestione degli affari. La commissione deve presentargli annualmente un rapporto d'attività.

2.2.3 Ripartizione dei compiti

- Conformemente alla sua funzione gerarchica, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) continuerà a essere competente per lo sviluppo del sistema, per i lavori legislativi preparatori e per la politica in materia di previdenza professionale (v. art. 4 e 11 dell'Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno [OOrg-DFI]). In questi ambiti, la Commissione di alta vigilanza potrà unicamente fornire impulsi e assistere l'ufficio con le sue competenze tecniche. La commissione comunicherà con il Consiglio federale tramite l'UFAS.

- La creazione della Commissione di alta vigilanza non influirà sul ruolo della Commissione federale della previdenza professionale (commissione LPP), l'organo consultivo del Consiglio federale per le questioni inerenti al secondo pilastro.

2.3 Organizzazione

La Commissione di alta vigilanza sarà una commissione extraparlamentare decisionale indipendente ai sensi della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Sarà composta da 7-9 esperti indipendenti nominati dal Consiglio federale, che designerà il/la presidente e il/la vicepresidente. Le parti sociali avranno diritto entrambe ad un rappresentante. I membri resteranno in carica per quattro anni.

Per l'attività operativa, la commissione di alta vigilanza disporrà di una propria segreteria, dotata delle necessarie competenze professionali e annessa all'UFAS sul piano amministrativo.

La Commissione di alta vigilanza non sarà soggetta a direttive del Consiglio federale, che eserciterà unicamente una vigilanza in qualità di autorità gerarchicamente superiore. La commissione presenterà annualmente al Consiglio federale un rapporto d'attività. Farà parte dell'Amministrazione federale decentrata e dovrà autofinanziarsi.. La sua attività, quella della sua segreteria e le prestazioni trasversali fornite loro saranno interamente finanziate attraverso emolumenti.

L'emanazione di un regolamento per l'organizzazione interna e la gestione degli affari spetta alla Commissione di alta vigilanza. Il regolamento, soggetto all'approvazione del Consiglio federale, stabilisce la ripartizione dei compiti e delle competenze tra la commissione e la sua segreteria. Le decisioni su questioni strategiche e fondamentali, l'emanazione di direttive e norme, l'abilitazione o la revoca dell'abilitazione di periti in ma-

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