Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Art. 44 Scioglimento di gruppi d’investimento
Prima della liquidazione di un gruppo d’investimento, occorre presentare all’autorità di vigilanza una valida decisione di scioglimento adottata conformemente alle disposizioni della fondazione. La decisione deve pervenire all’autorità di vigilanza al più tardi un mese prima della data prevista per lo scioglimento (cpv. 2), affinché l’autorità di vigilanza abbia il tempo di verificarla e possa eventualmente intervenire nell’ambito degli articoli 62 e seguente LPP. Un intervento dell’autorità di vigilanza potrebbe imporsi ad esempio se non si provveda adeguatamente all’informazione tempestiva degli investitori (richiesta dal cpv. 1). A liquidazione avvenuta, l’ufficio di revisione deve confermare il corretto scioglimento del gruppo d’investimento (art. 10). Tale obbligo è in ultima analisi un’emanazione dell’articolo 52c capoverso 1 lettera b LPP.
Sezione 14: Disposizioni finali
Art. 45 Disposizione transitoria
Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare il loro statuto alle disposizioni dell’ordinanza entro il 31 dicembre 2013, in conformità dell’articolo 13 capoverso 1.
Art. 46 Entrata in vigore
Questa disposizione specifica che l’ordinanza entra in vigore il 1ogennaio 2012.
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