Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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teggio e l’entità dell’indennità (tassi di indennità e remunerazione versata in CHF). Nel caso di una commissione forfettaria di gestione, basta indicare che tali indennità sono incluse nel forfait.
Riguardo ai rimborsi a favore della fondazione d’investimento, nell’allegato devono figurare almeno il fornitore del pagamento, tipo ed entità dell’investimento (collettivo) ed entità della remunerazione.
Riguardo ai rimborsi effettuati dalla fondazione d’investimento a carico di un gruppo d’investimento, nell’allegato dovrebbero figurare almeno la base regolatoria del versamento, le percentuali delle riduzioni e i criteri determinanti (valori soglia, durata) per ciascun gruppo d’investimento (se prescritti nei regolamenti), il totale dei rimborsi per ciascun gruppo d’investimento in franchi svizzeri e la periodicità del conteggio.
Il capoverso 3 specifica che i rimborsi (kick back, provvigioni, finder’s fee e così via) a favore della fondazione devono essere integralmente accreditati al relativo gruppo d’investimento. L’impiego di questi mezzi a favore di altri gruppi d’investimento o del patrimonio di base non sarebbe ammissibile. I rimborsi accreditati devono essere indicati nel conto economico del relativo gruppo d’investimento
Art. 41 Valutazione
In virtù del capoverso 2, la valutazione di attivi e passivi della fondazione d’investimento è retta di principio dall’articolo 48 OPP 2 in combinazione con lo standard Swiss GAAP RPC 26. Il capoverso 2 tiene inoltre conto della concretizzazione e delle fattispecie speciali che si presentano a livello di valutazione.
Capoverso 3: la valutazione degli immobili esteri deve essere operata conformemente a standard internazionali. Per gli investimenti diretti in immobili all’estero (compresi gli investimenti in eventuali filiali) si tratta principalmente della stima al valore venale secondo gli International Valuation Standards (IVS).
Capoverso 4: in pratica, nel caso dei conferimenti in natura la stima è effettuata da una ditta e una seconda ditta indipendente verifica la stima e la conferma o la contesta. Pare ancora accettabile che il secondo perito si limiti semplicemente a una plausibilizzazione. L’ufficio di revisione verifica segnatamente, sulla base di tale stima e di eventuali altri fattori determinanti, se il prezzo era ragionevole nell’ottica dell’interesse degli investitori (art. 10 cpv. 2).
Sezione 13: Soppressione, fusione e trasferimento di patrimonio
Art. 42 Soppressione della fondazione
Secondo il capoverso 3, il patrimonio di base deve coprire anzitutto le spese di liquidazione. Può essere distribuito soltanto il ricavato netto della liquidazione, dedotti tutti gli impegni. Appare opportuno ispirarsi al capoverso 2 per la distribuzione e impostare il piano di distribuzione in funzione del criterio del valore complessivo delle quote detenute dai singoli investitori. Se il ricavato è di modesta entità, l’autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo, ad esempio una restituzione ai fondatori.
Art. 43 Fusione e trasferimento di patrimonio
In virtù dell’articolo 2 lettera i della legge sulla fusione (LFus), le disposizioni previste agli articoli 88 e seguenti di detta legge si applicano anche alle fondazioni d’investimento. Il rimando alle disposizioni determinanti in materia di fusioni e di trasferimenti di patrimoni è stato introdotto nell’ordinanza in considerazione delle molte similitudini esistenti con la fattispecie della soppressione, in virtù dell’interpretazione teleologica dell’articolo 53k lettera c LPP.
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