Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Capoverso 3: il conto patrimoniale e il conto economico devono essere presentati separatamente per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d’investimento. Questi documenti, allegato compreso, devono fornire le informazioni necessarie a valutare la situazione patrimoniale e i risultati d’esercizio del patrimonio di base e di ciascun gruppo d’investimento alla fine dell’esercizio. La necessaria trasparenza presuppone che i conti patrimoniali e i conti economici siano sufficientemente articolati. Per questo aspetto l’autorità di vigilanza potrebbe fissare un criterio minimo, ispirandosi eventualmente alla prassi consacrata. In questo modo favorirebbe la presentazione omogenea del conto annuale.
Le indicazioni minime prescritte nel capoverso 4 per il patrimonio netto d’investimento comprendono segnatamente il patrimonio a inizio esercizio, le sottoscrizioni, i riscatti, le distribuzioni di dividenti, il risultato globale dell’esercizio, il patrimonio a fine esercizio. Deve essere reso noto anche l’utilizzo del risultato. Le seguenti indicazioni sono preminenti: risultato netto dell’esercizio (per distribuzione di determinati utili in capitale (realizzati)), riporto dell’utile dell’esercizio precedente, risultato disponibile da ripartire (risultato da ripartire, risultato trattenuto per reinvestimento), riporto a nuovo.
Capoverso 5: devono essere conteggiate come spese amministrative tutte le spese e tutti i costi occorsi alla fondazione d’investimento o fatturatile direttamente da terzi. La fondazione d’investimento conteggia le spese amministrative secondo il principio di responsabilità direttamente ai gruppi d’investimento o al patrimonio di base oppure – per i costi occasionati in comune – ripartendoli secondo criteri oggettivi tra i vari gruppi di investimento e il patrimonio di base. Il capoverso 5 esige che queste spese amministrative siano esposte nell’ambito del conto annuale. Si può rinunciare a una ventilazione conformemente all’articolo 48a capoverso 1 OPP 2, poiché gli investitori devono qualificare le spese globalmente come spese di amministrazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 48a capoverso 1 lettera b OPP 2.
Capoverso 6: questa disposizione riguarda segnatamente le spese occorse per investimenti indiretti (investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati e così via). Se tali spese non sono quantificabili, la quota del patrimonio amministrato dal terzo in rapporto al patrimonio di base o a un gruppo d’investimento deve essere indicata nell’allegato. Questa disposizione tiene conto della crescente esigenza di completa trasparenza dei costi manifestata dagli investitori.
Gli indicatori di cui al capoverso 7 forniscono all’investitore importanti indicazioni sui costi, sul risultato esposto e sui rischi di grande rilievo per l’attività d’investimento e il risultato degli investimenti. L’esposizione di questi indicatori soddisfa il diritto degli investitori di ottenere le corrispondenti informazioni e doveva essere obbligatoriamente prevista nell’ordinanza in considerazione dell’articolo 53k lettera e LPP come diritto inalienabile di essere informato. Il tenore del capoverso 7 garantisce una grande flessibilità e consente dunque adeguamenti a nuovi indicazioni in uso senza dover procedere a una modifica d’ordinanza.
Riguardo agli indicatori concreti, occorre distinguere in primo luogo tra gruppi d’investimento in titoli e gruppi d’investimento in immobili. All’interno dei gruppi d’investimento in titoli occorre quindi considerare se del caso ulteriori fattori e distinguere in funzione dell'indispensabilità degli indicatori. Per questa ragione questa disposizione d’ordinanza prevede che in casi giustificati l’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe che consentono di rinunciare alla pubblicazione di determinati indicatori per un gruppo d’investimento. Si può pensare ad esempio ai gruppi d’investimento a gestione passiva, per i quali si potrebbe rinunciare alla pubblicazione degli indicatori concernenti la performance.
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