Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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prospetto (capoversi seguenti), nel rapporto annuale o in tutte le pubblicazioni (volantini, sito internet, prospetti, rapporti e così via).
Il capoverso 2 impone la pubblicazione obbligatoria di un prospetto per i gruppi d’investimento per i quali secondo la prassi sinora seguita venivano pubblicati prospetti per chiarire le particolarità dell’organizzazione, dell’emissione, del riscatto e della valutazione delle quote, dell’investimento e dei rischi. Entro certi limiti l’autorità di vigilanza può prescrivere la pubblicazione obbligatoria di un prospetto anche per altri gruppi d’investimento, ad esempio per determinati prodotti di copertura. Nel limite del possibile, l’autorità di vigilanza informerà preventivamente le fondazioni d’investimento in merito ai gruppi d’investimento per i quali è prescritta la pubblicazione obbligatoria di un prospetto, e per i quali entra quindi in considerazione il capoverso 2. È immaginabile che la necessità di pubblicare obbligatoriamente un prospetto emerga soltanto all’esame successivo di un gruppo d’investimento (di nuovo genere). In tal caso, l’istituzione è tenuta a pubblicare un prospetto entro tre mesi (cpv. 3 secondo periodo). L’autorità di vigilanza può esigere che nel prospetto, nei documenti pubblicitari e di sottoscrizione e nei rapporti si rinvii al gruppo d’investimento (cpv. 1, art. 35, art. 65a LPP). Il prospetto deve essere distribuito gratuitamente agli investitori dietro richiesta (art. 36 per analogia).
Il prospetto deve soddisfare il principio di trasparenza ed essere redatto in modo veritiero. Deve pertanto avere mero carattere informativo. Oltre alle direttive d’investimento, deve comprendere informazioni importanti sull’organizzazione, sulla banca depositaria, sui diritti degli investitori (anzitutto riguardo all’emissione di quote, alla loro valutazione, al riscatto e alla formazione del prezzo), su spese ed emolumenti e sui rischi (compresi eventuali rimandi all’art. 50 cpv. 4 OPP 2 nel caso delle rare deroghe all’OPP 2 per un gruppo nonché nel caso previsto all’art. 28 cpv. 2). Nei limiti dell’obbligo d’informazione, l’autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo al contenuto del prospetto (cpv. 3), ad esempio nei singoli casi in cui il grado di dettaglio elevato o esigere la pubblicazione di speciali clausole d’avviso.
Dall’obbligo di trasmettere i prospetti previsto al capoverso 3 non può essere dedotto alcun obbligo d’esame da parte dell’autorità di vigilanza. Quest’ultima vanta tuttavia un diritto di verifica. Pertanto, può verificare la conformità dei prospetti con il vigente diritto, esaminare gli atti regolatori della fondazione e chiedere di sanare eventuali vizi. In linea di principio la fondazione è tuttavia responsabile in proprio dei prospetti.
Sezione 12: Contabilità e rendiconto
Art. 38 Contabilità e rendiconto
Il capoverso 1 prescrive l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 47 OPP 2 concernenti la contabilità e il rendiconto alle fondazioni d’investimento e i capoversi successivi completano la regolamentazione con disposizioni speciali specifiche per questo tipo di istituzione. limitata parziale
Capoverso 2: la fondazione deve tenere una contabilità separata per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d’investimento. Ogni contabilità comprende sempre diverse contabilità limitate tenute separatamente, quali ad esempio la contabilità finanziaria, i conti degli investimenti (contabilità titoli e/o contabilità immobiliare), la contabilità degli investitori. Queste contabilità devono essere aggiornate come minimo dopo ogni chiusura delle transazioni richiesta dalle disposizioni del regolamento (p. es. giornalmente, settimanalmente) e a ogni chiusura di bilancio.
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