Progetto
Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Agricoltura
Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento
1La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.
2Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:
a. esso propone all'UFV i metodi di controllo ufficiali;
b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova secondo l'articolo 11;
c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento della Comunità europea.
3È accreditato dal SAS per lo svolgimento dei test di idoneità conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione.
Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali
Art. 14
1I Cantoni controllano l’osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L’UFV emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.
2Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se:
a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
b. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate.
3Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.
4I veterinari ufficiali trasmettono i risultati dei controlli veterinari all’Ufficio del veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema d’informazione conformemente all’ordinanza del 29 ottobre 20086 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico.
5Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 “Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”7 e secondo l’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione.
6La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 20079 sul coordinamento dei controlli.
5 RS 946.512
6 RS 916.408
7Il testo di questa norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di normazione,
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch); telefono 052 224 54 82; fax: 052 224 54 74; e-mail: [email protected]. La norma può essere inoltre consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.