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Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Ordinanza sul controllo del latte
Sezione 5: Provvedimenti amministrativi
Art. 15 Sospensione della fornitura di latte
1L’autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:
a. alla terza contestazione del numero di germi nel risultato medio mensile nell’arco di quattro mesi di analisi;
b. alla quarta contestazione nel risultato medio mensile di cellule somatiche nel latte vaccino nell’arco di cinque mesi di analisi;
c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.
2I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFV.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la qualità del latte è abrogata.
Art. 18 Disposizione transitoria
Per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte fino al 31 dicembre 2014 si applica il diritto vigente.
Art. 19 Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011 con riserva del capoverso 2.
2L’articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
10 [RU 2005 5567, 2006 4863, 5217 all. n. 5, 2007 6167 all. n. 2, 2008 565, 2009 559]