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Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Ordinanza sul controllo del latte
2I costi del controllo del latte che oltrepassano i crediti approvati dalla
Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori.
3I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono
direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.
4Il servizio di amministrazione è responsabile dell’incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.
Art. 10 Piano di controllo nazionale pluriennale
L'UFV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale unitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica e all'Ufficio federale dell'agricoltura nonché dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
Sezione 3: Laboratori
Art. 11 Laboratori di prova
1Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’UFV, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.
2I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – “Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature”3 nonché
a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo dal diritto svizzero.
3Essi possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d'intesa con l'UFV.
4L’UFV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.
Art. 12 Vigilanza
I laboratori di prova devono presentare ogni anno all’UFV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull’utilizzo dei fondi federali.
3Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole
tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54; e-mail:
[email protected]; fax: 052 224 54 74. La norma può inoltre essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.