Progetto
Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Agricoltura
Sezione 2: Controllo del latte
Art. 4 Principio
1Il latte consegnato dai produttori è sottoposto al controllo conformemente alla presente ordinanza.
2Il latte è analizzato dai laboratori di prova.
Art. 5 Deroghe
1Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati.
2I laboratori di prova designano, d’intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte
1Al termine delle analisi, i laboratori di prova notificano senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).
2Al termine delle analisi, il servizio di amministrazione notifica senza indugio i risultati ai produttori.
3I laboratori di prova notificano i singoli risultati ai competenti servizi d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.
Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo
1L’UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo trasmessi al servizio di amministrazione.
2I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo per loro rilevanti.
Art. 8 Sistema di riduzione del prezzo
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori si accordano su di un sistema, vincolante e uniforme, di riduzione del prezzo per il latte che non corrisponde ai requisiti igienici.
Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte
1La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti approvati.