Rapporto OFE
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 6 pagine
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Le proposte relative a “chi può rilasciare i passaporti” e a “quali criteri devono essere soddisfatti” non vengono sostanzialmente messe in questione. Sono auspicate le seguenti modifiche:
3 organizzazioni (JU, USC e FM) desiderano che la BDTA possa rilasciare soltanto passaporti per cavalli che non fanno parte di un’organizzazione di allevamento.
La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches-Montagnes e il Cantone del Giura chiedono che il riconoscimento quale servizio abilitato al rilascio dei passaporti abbia la stessa durata di validità del riconoscimento quale organizzazione di allevamento.
L’Associazione mantello delle organizzazioni svizzere di allevamento equino, 10 Federazioni equestri e la Identitas AG chiedono che sia stralciato il criterio di “rilasciare 100 passaporti ogni due anni”. Il rispetto delle esigenze previste nel mansionario e nella “specificazione di passaporto per equide” dovrebbe essere sufficiente. Si teme che, per il fatto di insistere sulla cifra di 100 passaporti, alcune organizzazioni che dispongono di pochi animali da allevamento, ma di notevoli conoscenze specifiche, non potrebbero più rilasciare passaporti per equidi.
L’Associazione mantello delle organizzazioni svizzere di allevamento equino e 8 Federazioni equestri chiedono che si ritorni all’attribuzione del numero d’identificazione UELN ai cavalli. L’ordinanza BDTA dovrebbe essere modificata nel senso che, oltre alla BDTA, non soltanto gli organismi esteri, ma anche altre organizzazioni svizzere possano attribuire un numero d’identificazione UELN.
3.3. Registrazione dei cani (art. 17 cpv. 4 OFE)
È incontestato il fatto che l’Amministrazione federale delle dogane ottenga d’ora in poi un diritto di consultazione dei dati registrati nella banca dati dei cani ANIS.
3.4. Peste equina (art. 112, 112a, 112b, 112c, 112e, 112f OFE)
In merito all’articolo 112 si sono espressi 7 Servizi di 5 Cantoni. Si tratta in particolare dei criteri per la sorveglianza, della protezione dai vettori, che risulta difficile in condizioni reali, e della delimitazione delle zone. Alcuni di essi chiedono di effettuare almeno 2 analisi con risultato negativo prima che gli equidi possano essere trasportati all’esterno della “zona delimitata a causa della peste equina”.
3.5. Peste suina africana e peste suina classica (art. 118 OFE)
In merito alla precisazione dell‘articolo 118 vi è stata un’unica presa di posizione da parte di SuisAG, che ritiene corretti gli adeguamenti apportati.
3.6. Peste aviaria (art. 122, 122e cpv. 5 OFE)
Non vi sono stati pareri che in linea di massima si oppongono alle modifiche previste per quanto riguarda la peste aviaria. Tuttavia 5 Servizi auspicano le seguenti modifiche:
Bell AG e Micarna SA chiedono che la deroga all’uccisione in caso di peste aviaria a bassa patogenicità sia applicata e attuata allo stesso modo per il pollame da reddito e per i volatili tenuti a titolo amatoriale.
ASR, swissherdbook e l’USC accolgono favorevolmente la possibilità della deroga all’obbligo di uccisione. Tuttavia tale deroga dovrebbe poter essere applicata soltanto a condizioni ben precise e che occorre rispettare tassativamente allo scopo di proteggere la popolazione degli animali da reddito.
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