Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 7 pagine

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Note esplicative

1. In generale

Nel quadro degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE le parti contraenti riconoscono reciprocamente l'equivalenza delle disposizioni contemplate dalle rispettive legislazioni in campo veterinario, relative all’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. L’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale include esplicitamente anche il loro riciclaggio (ad esempio nella produzione di alimenti per animali), la fermentazione in impianti di produzione di biogas e/o la loro successiva utilizzazione come concimi.

La presente revisione dell’OESA è finalizzata al mantenimento dell’equivalenza suddetta anche nel 2011. A questo scopo si procede, da un lato, a colmare delle lacune esistenti; d'altro canto si tiene conto dei cambiamenti normativi che avverranno in futuro nell’UE. Infatti in seno all’UE a partire dal 4 marzo 2011 saranno in vigore le nuove disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali di questo settore: si tratta, in particolare, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 20091 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); esso sarà accompagnato da una regolamento di attuazione molto dettagliato, attualmente ancora in fase di elaborazione. Inoltre, la presente revisione è dettata dalla necessità di adeguare l’ordinanza ai mutamenti avvenuti sotto il profilo della destinazione d’uso dei sottoprodotti di origine animale. Si tratta ad esempio della crescente importanza rivestita dai sottoprodotti di origine animale nel settore della produzione di energie rinnovabili, in particolare per quanto attiene alla fermentazione biologica. La presente revisione tiene in considerazione anche questi aspetti.

2. Necessità d’intervento

- Rispetto al regolamento vigente, il nuovo regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano contempla alcune semplificazioni. In particolare, per quanto concerne la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale viene stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione a partire dal quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di polizia sanitaria;

- da molti anni nell’UE è vietata l’alimentazione degli animali con resti alimentari e molti altri

sottoprodotti di origine animale. Per quanto concerne la somministrazione di resti alimentari (in particolare ai suini) potrebbe essere concordato un lungo periodo transitorio, fino al 30 giugno 2011. Ora tale divieto deve essere applicato anche in Svizzera;

- la nuova situazione non coglie impreparati gli operatori svizzeri del settore. La

fermentazione biologica e il compostaggio rivestono un’importanza crescente. Per determinate categorie di sottoprodotti a basso rischio occorre allentare l’obbligo di effettuare una sterilizzazione a pressione prima del riciclaggio.

1 Regolamento (CE) n. 1069/2009; GUCE L 300, 14 novembre 2009, p. 1.