Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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Note esplicative concernenti la modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
I In generale
Nel caso di diverse epizoozie la situazione epizootica e i rischi sono cambiati, per cui si rende necessario l’adeguamento dei provvedimenti adottati contro di esse. La presente modifica mira ad aggiornare singole disposizioni in materia di lotta alle epizoozie, sia a causa delle nuove conoscenze scientifiche in merito all’artrite/encefalite caprina e alla peste aviaria a bassa patogenicità, sia a causa di una nuova valutazione della situazione per quanto riguarda la peste equina.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 5 Epizoozie da sorvegliare
La febbre del Nilo occidentale è una malattia virale che viene trasmessa dagli insetti vettori. Questo virus può contagiare gli uccelli migratori, le oche e numerosi mammiferi (tra cui cavalli, cani e gatti), ma anche l’essere umano. Negli Stati Uniti la febbre del Nilo occidentale ha causato notevoli danni nel periodo tra il 1999 e il 2002. La comparsa di focolai nell’Europa meridionale giustifica l’inserimento di questa malattia tra le epizoozie da sorvegliare (lett. g).
La lettera ubis subisce un adeguamento linguistico: „Kleiner Beutenkäfer“ è la nuova designazione in tedesco dell‘Aethina tumida.
Articoli 15dbis e 15dter Identificazione e registrazione di equidi
Dal 1° gennaio 2011 tutti gli equidi che vivono in Svizzera devono essere registrati in una banca dati centrale. A partire da questa data, tutti gli equidi ancora vivi il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita dovranno essere muniti di un microchip e riceveranno un passaporto per equide. Conformemente all’articolo 15c capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), i servizi che rilasciano passaporti per equidi devono essere riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
I servizi seguenti saranno riconosciuti dall’UFAG se soddisfano i criteri previsti di recente nell’OFE: le organizzazioni di allevamento di equidi di cui agli articoli 2 e 2a dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), la Federazione svizzera sport equestri e il gestore della banca dati sul traffico di animali.
Siccome i passaporti per equidi saranno rilasciati già a partire dal 1° gennaio 2011, i servizi che rilasciano questi passaporti dovranno disporre per tale data del riconoscimento necessario per essere abilitati a farlo. Ciò rende indispensabile l’entrata in vigore con effetto retroattivo degli articoli 15dbise 15dter.