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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
(OFE)
Modifica del… Progetto (agosto 2010)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Sostituzione di termini
In tutta l’ordinanza il termine «zanzare» è sostituito con il termine «insetti vettori».
Art. 3 lett. m
Abrogata
Art. 4 lett. b
Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:
b. l’artrite/encefalite caprina;
Art. 5 lett. g e ubis
Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:
g. la febbre del Nilo occidentale;
ubis. l’infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo delle arnie;
Art. 15dbisServizi che rilasciano il passaporto
1 Se soddisfano i criteri di cui all’articolo 15dter, i servizi seguenti sono riconosciuti, su richiesta, dall’Ufficio federale dell’agricoltura quali servizi abilitati al rilascio dei passaporti per equidi:
a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute di cui agli articoli 2 e 2a dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sull’allevamento di animali;