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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

(OFE)

Modifica del… Progetto (agosto 2010)

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di termini

In tutta l’ordinanza il termine «zanzare» è sostituito con il termine «insetti vettori».

Art. 3 lett. m

Abrogata

Art. 4 lett. b

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

b. l’artrite/encefalite caprina;

Art. 5 lett. g e ubis

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

g. la febbre del Nilo occidentale;

ubis. l’infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo delle arnie;

Art. 15dbisServizi che rilasciano il passaporto

1 Se soddisfano i criteri di cui all’articolo 15dter, i servizi seguenti sono riconosciuti, su richiesta, dall’Ufficio federale dell’agricoltura quali servizi abilitati al rilascio dei passaporti per equidi:

a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute di cui agli articoli 2 e 2a dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sull’allevamento di animali;

1 RS 916.401