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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine
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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
del … (Progetto)
Il Consiglio federale svizzero
visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge del 1o luglio
1
1966 sulle epizoozie (LFE),
e gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7
2
ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza è intesa a:
a. garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute dell’uomo e degli animali né all’ambiente;
b. consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
c. rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale non ammessi né destinati al consumo umano.
2 Essa non si applica a:
a. corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
b. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
c. latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
RU …
1 RS 916.40
2 RS 814.01
2009–......