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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 38 pagine

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

del … (Progetto)

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge del 1o luglio

1

1966 sulle epizoozie (LFE),

e gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7

2

ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza è intesa a:

a. garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute dell’uomo e degli animali né all’ambiente;

b. consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;

c. rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale non ammessi né destinati al consumo umano.

2 Essa non si applica a:

a. corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;

b. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;

c. latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;

RU …

1 RS 916.40

2 RS 814.01

2009–......