Rapporto OFE
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 6 pagine
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3.7. Artrite/encefalite caprina (AEC) (art. 217, 219, 220 OFE)
Per la maggioranza delle organizzazioni, delle associazioni e dei Servizi cantonali interpellati, le modifiche previste per l’AEC permetteranno un‘esecuzione praticabile e proporzionata, motivo per cui vengono generalmente approvate. Sono auspicate le seguenti modifiche:
Lo SZZV chiede che la sorveglianza dell’AEC e il sequestro per le nuove aziende non siano attenuati. L’attuale articolo 203 non deve essere stralciato. Le aziende che, oltre ai caprini, detengono anche ovini dovrebbero essere controllate più spesso.
La disposizione secondo cui i montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche per accertare la presenza di AEC dovrebbe essere semplicemente stralciata (TI e TG). Lo SZZV e l’USC auspicano invece che tutti i becchi siano sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche per accertare la presenza di AEC.
22 Servizi (AR, AI, BE, BL, BS, FR, Vetamt FR, GL, GR, JU, Vetamt JU, LU, NE, NW, TG, TI, VdU, VS, ZG, ZH, ASVC, SVS) desiderano che, in caso di sospetto, si distingua tra sospetto clinico e sospetto di contagio (basandosi su dati epidemiologici). Nel caso del sospetto clinico, il sospetto risulta confutato quando l’analisi sierologica dell’animale / degli animali in questione ha dato esito negativo.
8 Servizi chiedono che per i provvedimenti in caso di epizoozia occorre designare chiaramente quali animali devono essere eliminati (BS, FR, Vetamt FR, JU, Vetamt JU, VS, ZH, SZZV). Grazie alle nuove possibilità offerte dalla diagnostica non esistono più animali sospetti che devono essere eliminati. Occorre eliminare soltanto i discendenti delle femmine infette per i quali sarebbe stato possibile un contagio. In seguito alla revoca del sequestro, inoltre, dovrebbe essere obbligatorio effettuare soltanto una volta un’analisi successiva di tutti gli animali dell’effettivo dopo 6 mesi (BS, JU, Vetamt JU, NE, VS).
Se, in caso di risultato positivo dell’analisi sierologica rispetto allo SRLV del tipo MVV, sono previsti provvedimenti per i caprini, la SVS ritiene che essi dovrebbero essere inseriti nell’OFE.
3.8. Polmonite enzootica dei suini (PE) (art. 245f OFE)
L’obbligo di informazione dei suinicoltori delle aziende situate nelle vicinanze dell’azienda colpita in caso di epizoozia di PE è rifiutato dai Cantoni GL, JU e NE. La nuova regolamentazione è invece approvata dal Cantone di Lucerna, che ha un’elevata densità di suini, come pure dalle organizzazioni suisag e ASNB.
3.9. Laringotracheite infettiva dei polli (LTI) (art. 264a OFE)
18 Cantoni, l’ASVC e la SVS hanno criticato il fatto che la nozione di "animali da compagnia", pur essendo utilizzata spesso, non è definita nell’OFE. Inoltre viene accolta favorevolmente, anche da parte dell’Unione svizzera dei contadini, la possibilità di un risanamento degli effettivi mediante il trasferimento delle uova da cova in un altro locale. ZH, FR, LU e BS hanno osservato che le esigenze poste al luogo in cui vengono trasferite tali uova dovrebbero essere definite più precisamente.
Le ditte Bell AG e Micarna SA chiedono che questa possibilità di risanamento sia applicata anche alle aziende in cui si trovano i genitori per la produzione di uova da cova delle galline ovaiole e degli animali da ingrasso. Inoltre le due ditte vorrebbero autorizzare, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, anche una vaccinazione contro la LTI.
La veterinaria per volatili Karin Kreyenbühl ha espresso qualche dubbio in merito al fatto che un mese potrebbe costituire un periodo troppo breve per il trasferimento delle uova da cova. Inoltre si dovrebbe precisare che le uova da cova dovrebbero essere disinfettate prima del trasferimento. Essa ritiene che questo metodo di risanamento sia molto costoso e
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