Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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L’eliminazione dei termini «affiliazione» e «cura» è stata largamente approvata dai partecipanti alla consultazione 2009.

2.5.2 Bambini/figli, affiliandi/affiliati, minori/minorenni

Nel seguente capitolo il testo italiano diverge da quello tedesco e francese perché si riferisce alle scelte terminologiche della versione italiana.

L’OAMin vigente utilizza i termini bambini, affiliandi, affiliati, minori e minorenni. Inoltre differenzia il soggetto di disciplinamento a seconda dell’età e dell’istruzione, con diverse conseguenze. Oggi, ad esempio, chi intende accogliere nella propria famiglia un bambino che non sia più sottoposto all’obbligo scolastico o che abbia compiuto i 15 anni, può farlo senza richiedere alcuna autorizzazione (questa disposizione è del resto fortemente criticata da tutte le cerchie interessate). Proprio perché in futuro tutte le persone collocate in strutture o presso genitori affidatari dovranno ricevere la stessa protezione fino al diciottesimo anno d’età, è necessario scegliere un termine unico.

1. Minori/minorenni

Il termine minori/minorenni è facilmente comprensibile partendo dal suo contrario, l’espressione «maggiorenni». Ha inoltre il vantaggio di non rendere necessaria un’ulteriore distinzione sulla base dell’età: è minore o minorenne chiunque non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Anche molte convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo o la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, a cui l’OAMi fa riferimento direttamente (nel secondo caso) o indirettamente (nel primo caso) riportano il termine «minore». Inoltre, anche il CC, che rappresenta la base legale dell’OAMi, utilizza il termine «minorenni».

2. Affiliandi/affiliati:

Come già illustrato al punto 2.5.1, il concetto di «affiliazione» è stato abbandonato. Del resto, un affiliato sarebbe soltanto un minore accudito da terzi sulla base di una decisione dell’autorità. Per questo motivo, per i minori accuditi al di fuori della propria famiglia su base volontaria sarebbe necessario trovare un altro termine. Come già illustrato, una tale distinzione non soltanto sarebbe discriminatoria, ma renderebbe anche molto complicata l’interpretazione delle disposizioni legali, dal momento che molte hanno come oggetto minori accuditi da terzi sia su base volontaria, sia a seguito di una decisione dell’autorità.

3. Bambini/Figli:

Nel diritto svizzero, i termini «bambini» e «figli» non sono definiti univocamente: si possono riferire sia a persone minorenni sia a eredi maggiorenni di un genitore defunto (figli). Del resto, il termine «bambini» sortisce uno strano effetto se riferito a persone tra i 14 e i 18 anni: in questo caso si parla piuttosto di «adolescenti», termine usato anche nell’articolo 11 della Costituzione federale (Cost.).

Per i motivi indicati al punto 3 e dal momento che le disposizioni dell’OAMi riguardano esclusivamente l’accudimento di persone minorenni e un’ulteriore distinzione in base all’età è importante soltanto nel caso dell’accudimento da parte di genitori diurni, si è deciso di adottare il termine «minore/i», che, come già nell’AP 2009, viene quindi utilizzato anche nell’AP-2010. Il termine ha d’altronde riscosso il consenso dei partecipanti alla consultazione 2009 (solo pochi hanno chiesto di aggiungere il termine «adolescente»).