Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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distintivo non è quindi costituito dal fatto che i genitori diurni o affidatari accudiscano i minori nella propria economia domestica. Una grande famiglia specializzata in pedagogia sociale, che di norma è considerata una struttura perché di solito offre un numero maggiore di posti rispetto a quelli consentiti per genitori affidatari, può ad esempio accudire i minori accogliendoli nella propria casa.
2.6 Obbligo di autorizzazione
2.6.1 In generale
Nel diritto vigente, a differenza di quanto previsto per l’accudimento in istituti, per accudire un minore in una famiglia un’autorizzazione è richiesta soltanto se il bambino è ancora sottoposto all’obbligo scolastico o non ha compiuto 15 anni e se l’accudimento dura più di tre mesi (art. 4 cpv. 1 OAMin). I rapporti di accudimento diurno devono essere comunicati alle autorità soltanto se i minori accuditi hanno meno di 12 anni (art. 12 cpv. 1 OAMin). Su richiesta dei Cantoni e delle persone che operano nel settore dell’accudimento di minori, l’AP-2009 prevedeva un limite di età soltanto nell’ambito dell’accudimento di minori da parte di genitori diurni, mentre eliminava totalmente il criterio della durata minima del rapporto di accudimento. Come è stato criticato da più parti, non c’è alcuna ragione per cui i minori accolti in strutture (cui sono applicabili le pertinenti disposizioni) debbano ricevere una protezione più completa, indipendentemente dall’età e dalla durata del soggiorno nella struttura, rispetto ai minori accuditi in una famiglia affidataria. Nella consultazione questa modifica ha riscontrato grande consenso. A condizione che l'accudimento raggiunga l'intensità di un accudimento diurno o a tempo pieno secondo la definizione dell'articolo 2 e che non trovi applicazione un’eccezione (art. 7), per l'accudimento di minori da parte di genitori affidatari o strutture a tempo pieno è di regola necessaria un'autorizzazione. Tuttavia, per l'accudimento da parte di genitori diurni o strutture diurne l'autorizzazione è necessaria soltanto se i minori accuditi non hanno ancora raggiunto l'età di 16 anni e l'accudimento è effettuato dietro compenso. Al posto del criterio poco preciso della regolarità, l'AP-2010 indica ora chiaramente la durata a partire dalla quale è necessaria un'autorizzazione; l'accudimento occasionale o addirittura quello effettuato una volta sola non sono pertanto soggetti all'obbligo di autorizzazione anche nel caso in cui siano effettuati dietro compenso (art. 2 lett. c e g).
Un'autorità può ordinare il collocamento di un minore, di regola nell'ambito di misure di protezione dei minori, presso genitori diurni o affidatari oppure in una struttura soltanto se questi dispongono di un'autorizzazione (art. 8 cpv. 1). Tale disposizione precisa l’AP-2009 e corrisponde alla regola attualmente già vigente in 24 Cantoni.
2.6.2 Deroghe
2.6.2.1 Accudimento gratuito
Sono di principio esenti dall'obbligo di autorizzazione i rapporti di accudimento diurno gratuiti: ciò si evince dalla definizione dei genitori diurni e delle strutture diurne di cui all'articolo 2.