Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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2.6.2.2 Accudimento volontario

In seguito alle critiche in parte massicce avanzate durante la consultazione del 2009, l'AP-2010 affida in larga misura il cosiddetto accudimento volontario, ovvero l'accudimento eseguito su richiesta dei genitori del minore, alla responsabilità di questi ultimi. Se le persone scelte dai genitori per accudire il minore sono amici o parenti, non sottostanno dall'obbligo di autorizzazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia fornita gratuitamente o dietro compenso oppure che l'accudimento sia diurno o a tempo pieno. Sono invece soggetti all'obbligo di autorizzazione i genitori diurni o affidatari che offrono le proprie prestazioni dietro compenso e non sono parenti o amici dei genitori del minore accudito.

Come menzionato al numero 2.6.1, l’eccezione per cui una persona non è soggetta all’obbligo di autorizzazione perché fa parte delle persone vicine ai genitori non vale se il minore è stato collocato presso terzi in virtù di una decisione di un'autorità. Un'autorità può collocare un minore soltanto presso una persona o una struttura che dispone di un'autorizzazione (art. 8 cpv. 1).

Viste le reazioni negative nell'ambito della consultazione in merito al rapporto di accudimento volontario, anche l'accudimento di minori o la mediazione di posti nel quadro di programmi di scambio e impieghi alla pari è ora inserito nell'elenco delle eccezioni dell'articolo 7 (cpv. 1 lett. d).

2.6.2.3 Altre deroghe

Sia l'OAMin vigente sia l’AP-2010 prevedono deroghe all'obbligo di autorizzazione. Tali eccezioni si applicano in particolare se per esempio un sufficiente accertamento dell’idoneità e un’adeguata vigilanza sono garantiti da altre leggi cui è soggetta la famiglia o la struttura. È sicuramente il caso per le strutture soggette a particolari obblighi di autorizzazione e di vigilanza sulla base della legislazione cantonale in materia scolastica, di sanità e aiuto sociale, nonché per le scuole speciali abilitate nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

Per quanto riguarda l’accudimento complementare alla scuola va osservato che l’autorizzazione rilasciata per la gestione di una scuola non vale anche per le forme di accudimento complementari alla scuola. In linea di principio queste ultime sottostanno a un obbligo di autorizzazione e di vigilanza specifico (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a OAMin). Anche l’AP-2010 applica questo principio (art. 7 cpv. 1 lett. e).

2.6.3 Accudimento per decisione di un'autorità, soprattutto in situazioni di crisi

2.6.3.1 Collocamenti time out e d’emergenza

I collocamenti time out e d'emergenza prevedono l'accudimento di minori in situazioni di crisi per decisione di un'autorità. Questi collocamenti possono durare pochi giorni o settimane, ma anche diversi mesi. L’accudimento nell’ambito di questo tipo di collocamento è molto impegnativo e non può essere affidato a persone prive delle necessarie conoscenze ed esperienze. Non si tratta di collocamenti effettuati dai genitori di propria iniziativa in situazioni di crisi; come mostrano i pareri espressi nell'ambito della consultazione, in molti casi l'articolo 6 capoverso 2 AP-2009 è stato frainteso. Sono invece contemplati gli interventi in situazioni di crisi in cui il minore deve essere collocato al di fuori del proprio ambiente per decisione di un'autorità. Tali collocamenti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8. In una situazione di crisi un'autorità può pertanto collocare un minore soltanto presso genitori affidatari o