Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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ro di minori, il riferimento a quello dei posti è più appropriato alla situazione attuale, in particolare nel settore dell'accudimento diurno.

Nell'accudimento diurno l'offerta di posti può essere superiore a quella dell'accudimento a tempo pieno. Infatti, in generale per i genitori affidatari l’onere è maggiore e le abitudini di vita cambiano più drasticamente se il minore è integrato nella famiglia a tempo pieno. Inoltre, nella maggior parte dei casi l’accudimento a tempo pieno di minori in una famiglia affidataria viene disposto dall’autorità come misura di protezione dei minori. Questi minori, che spesso provengono da situazioni familiari difficili o devono affrontare problemi di altro tipo, hanno in molti casi bisogno di un accudimento più intenso. Un numero di minori più limitato rispetto a quello previsto nell'ambito dell'accudimento da parte di genitori diurni è pertanto nell'interesse sia dei minori sia dei genitori affidatari, poiché consente di evitare il pericolo di un sovraccarico.

2.5.6 Accudimento in strutture

Le attuali disposizioni sull’accoglimento in strutture sono applicabili alla gestione di istituti che ospitano minori (strutture a tempo pieno) oppure che accolgono e assistono minori al di sotto dei 12 anni (strutture diurne; art. 13 OAMin). Ne fanno attualmente parte sia l'accudimento a tempo pieno - ossia giorno e notte - di minori in istituti convenzionali o case-famiglia sia l'accudimento di minori al di sotto dei 12 anni in strutture diurne quali asili nido o centri diurni per la custodia di bambini.

Nell'AP-2010 il termine istituto è stato sostituito da quello di struttura, poiché il primo può avere in parte un'accezione negativa (istituto di pena, di correzione, ecc.). Questa forma di accudimento comprende quindi sia gli istituti in senso stretto, che accolgono minori a tempo pieno, sia strutture che offrono servizi di accudimento diurno, come gli asili nido o i centri diurni per la custodia di bambini. Mentre nell'AP-2009 il criterio distintivo tra accudimento in una famiglia e in una struttura era costituito dal numero di minori accolti, l'AP-2010 si fonda sul numero di posti offerti. A parte alcune eccezioni (cfr. art. 16 cpv. 3 e art. 23 cpv. 3), il loro numero costituisce il criterio distintivo tra le due forme di accudimento «famiglia» (genitori diurni/affidatari) e «struttura».

2.5.7 Passaggio al concetto di posto per l’accudimento

Mentre l'AP-2009 si fondava ancora sull'OAMin riprendendo come criterio distintivo tra accudimento in una famiglia e accudimento in una struttura il numero dei minori accuditi, il criterio previsto dall'AP-2010 è il numero dei posti per l’accudimento offerti. Tale modifica tiene conto del fatto che oggigiorno spesso un posto per l’accudimento non è occupato al 100 per cento da un solo minore, bensì suddiviso su diversi bambini. Una mamma diurna può occuparsi ad esempio di un determinato minore lunedì e martedì e di un altro da mercoledì a venerdì. Tuttavia un posto non può essere occupato contemporaneamente, bensì solo successivamente da diversi minori (cfr. art. 16 cpv. 1 e art. 23 cpv. 1). In tale contesto è irrilevante che l'accudimento complessivo sia raggiunto con un solo o con più minori. È infatti determinante l'onere globale, indipendentemente dal numero di minori o dal numero di posti offerti. Chi intende offrire un numero superiore di posti per l’accudimento rispetto a quelli previsti dalle pertinenti disposizioni (art. 16 cpv. 1 per i genitori diurni e art. 23 cpv. 1 per i genitori affidatari) ed esercita un'attività soggetta ad autorizzazione secondo l'OAMi sottostà, a parte alcune eccezioni (cfr. art. 16 cpv. 3 e art. 23 cpv. 3), alle disposizioni sulle pertinenti strutture. Il criterio