Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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Per questo motivo, nell'AP-2010 le disposizioni potestative sono state trasformate in disposizioni vincolanti che obbligano i Cantoni ad applicare le misure volte a migliorare la qualità previste dall'OAMi.

2.2 Competenza

Per garantire la semplificazione delle procedure di collocamento oltre i confini cantonali, è necessario uniformare su scala nazionale il settore dell’accudimento di minori da parte di terzi. Attualmente tale settore è di competenza esclusiva dei Cantoni e dei Comuni, che hanno risolto i propri compiti in maniera diversa. Soprattutto per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere un minore e la vigilanza, le soluzioni scelte sono diverse a seconda del Cantone. Alcuni tipi di collocamento sono di competenza delle autorità tutorie, altri dei servizi sociali. Anche la vigilanza viene esercitata da autorità diverse (autorità tutorie, servizi sociali, autorità scolastiche). I compiti previsti dall’OAMin vengono quindi esercitati da diversi servizi, spesso comunali. Talvolta nei Cantoni manca una politica unitaria in materia di accudimento di minori e anche la giusta professionalità. Sono pertanto necessarie misure che garantiscano o accrescano la qualità. A tale proposito sono state discusse le seguenti possibili soluzioni:

1. Suddivisione dei compiti tra i Cantoni e i Comuni.

I Comuni rilascerebbero le autorizzazioni, mentre la vigilanza verrebbe esercitata da un’autorità cantonale. Questa soluzione garantirebbe un controllo indipendente, come richiesto da diverse cerchie interessate.

2. Autorizzazione e vigilanza di competenza di un'autorità centrale cantonale.

Analogamente alla procedura in materia di adozione, il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza spetterebbero a un’unica autorità centrale cantonale, che potrebbe quindi diventare un’autorità cantonale specializzata in materia di accudimento di minori da parte di terzi. I Comuni (autorità di protezione dei minori) resterebbero invece responsabili del collocamento concreto dei minori.

Dal momento che questa seconda soluzione viene già adottata nella procedura in materia di adozione ed è quindi nota, dà buoni risultati ed è valutata positivamente sia dai Cantoni sia dalle cerchie interessate, anche l’AP-2009 prevedeva questo modello. Il suo vantaggio consiste inoltre nel fatto che alleggerirebbe anche il lavoro delle autorità di protezione dei minori (attualmente ancora autorità tutorie comunali), con possibili effetti positivi sulla percezione delle curatele istituite nell'ambito di misure di protezione di minori. Infatti si deplora che a causa dell'enorme carico di lavoro da gestire i curatori non possono occuparsi a sufficienza dei minori loro affidati e quindi svolgere correttamente la loro funzione di accompagnamento del minore e di vigilanza sul singolo rapporto di accudimento. Questa struttura organizzativa è appropriata anche per il fatto che in futuro per l'accudimento in famiglia (genitori diurni e affidatari) non sarà più soggetto ad autorizzazione il singolo rapporto di accudimento, bensì il posto per l’accudimento in sé (cfr. n. 2.7). Visto che permette di raggiungere gli obiettivi menzionati, la grande maggioranza dei Cantoni si è espressa a favore di questa soluzione. Tale modello è d'altronde l'unico che consente l'istituzione di autorità specializzate, necessarie per la tutela degli interessi del minore. Questa soluzione è pertanto d’obbligo per imporre il diritto federale.