Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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2.5.3 Accudimento diurno

Il diritto attuale riduce il termine di accudimento diurno al cosiddetto accoglimento diurno, con cui s'intende l'accudimento di un minore al di sotto dei 12 anni in una famiglia durante il giorno (cfr. art. 12 OAMin).

Oggigiorno per accudimento diurno s'intendono tutte le forme di accudimento extrafamiliare di minori durante il giorno, indipendentemente dal fatto che a provvedere all'accudimento sia una famiglia o una struttura. L'AP-2010 utilizza quindi tale termine per entrambe le forme di accudimento. L'attuale accoglimento diurno, ossia l’accudimento da parte di genitori diurni, entra quindi a far parte dell'accudimento diurno. A quest'ultimo si oppone l'accudimento a tempo pieno. Il criterio distintivo è l’orario in cui si svolge l’accudimento, ossia se il minore trascorre nella famiglia o nella struttura anche la notte (per i dettagli, cfr. le definizioni riportate all’art. 2).

2.5.4 Accudimento a tempo pieno

Anche se il concetto di accudimento a tempo pieno non è utilizzato nell'attuale diritto, è comunque alla base delle disposizioni dell'OAMin: sia l'accoglimento in famiglia o l'accoglimento in vista d'adozione sia l'accoglimento in strutture sono forme di accudimento permanente. Anche nell’AP-2010 l’accudimento a tempo pieno è utilizzato come concetto sovraordinato contrapposto all’accudimento diurno e comprende l’accudimento giorno e notte in una famiglia o in una struttura.

2.5.5 Accudimento in una famiglia: genitori diurni - genitori affidatari

L’avamprogetto non utilizza le espressioni «accudimento in famiglia» o «accudimento in una famiglia», ma parla di genitori diurni e genitori affidatari. Entrambe queste forme di accudimento sono fornite nell’ambito di una famiglia e sono distinte in base al tipo di accudimento (diurno o a tempo pieno).

L'AP-2010 riprende sostanzialmente le modifiche proposte dall'AP-2009: in futuro l'età dei minori accuditi sarà determinante soltanto per l'accudimento diurno, ma non più per quello fornito a tempo pieno. Per l’accudimento a tempo pieno di minori presso genitori affidatari e in strutture, l’obbligo di autorizzazione è esteso a tutta la durata della minore età. Infatti, proprio l’età attualmente non sottoposta a tale obbligo (a partire da circa 15/16 anni) rappresenta un periodo critico in cui vengono a galla molti problemi e conflitti, per cui si rendono indispensabili una verifica approfondita e la vigilanza sul posto per l’accudimento. Con l'adeguamento previsto, in questo settore gli obblighi delle famiglie vengono equiparati a quelli delle strutture per l’accudimento a tempo pieno, per le quali non è previsto un limite di età oltre cui decade l’obbligo di autorizzazione.

Come già nel diritto vigente, anche nell'AP-2010 il numero dei minori accolti rappresenta il criterio per distinguere l'accudimento in una famiglia da quello in una struttura. Attualmente sono i Cantoni a stabilire il limite, in quanto nell’OAMin non è previsto alcun numero preciso. A seconda del Cantone, tale limite varia tra i 3 e i 6 minori. L'AP-2010 prevede una regolamentazione vincolante che distingue a seconda del tipo di accudimento. Visto che un posto per l’accudimento può accogliere in successione più di un minore, l'AP-2010 non parla più del numero di minori, bensì del numero di posti che possono essere offerti. Rispetto al nume-