Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Tenendo conto della sovranità dei Cantoni in materia di organizzazione delle strutture da loro scelte, anche l'AP-2010 prevede la possibilità per i Cantoni di affidare la competenza per l'accudimento diurno a un'altra autorità adeguata (art. 3 cpv. 2).

2.3 Diritto cantonale

2.3.1 Disciplinamento cantonale complementare e più esteso

Come sinora, ai fini della protezione dei minori i Cantoni potranno emanare disposizioni più estese rispetto all'OAMi. Finora circa i tre quarti dei Cantoni hanno sfruttato questa possibilità. Nonostante il maggiore impegno da parte della Confederazione e le direttive più chiare che dovrebbero portare a un’unificazione degli standard e dei processi (come richiesto dalla maggioranza dei Cantoni nel corso della prima consultazione sulla necessità di revisione dell’OAMin), il settore dell’accudimento di minori rientrerà ancora fondamentalmente nella sfera di competenza dei Cantoni.

2.3.2 Servizio specializzato dei Cantoni

Soprattutto nel caso di rapporti di accudimento in seguito a misure di protezione di minori, i genitori affidatari e i minori accolti sono spesso costretti ad affrontare situazioni difficili in cui è necessario un aiuto esterno. Attualmente vengono spesso lasciati soli con i loro problemi, soprattutto all'inizio del rapporto di accudimento o durante le fasi più difficili. Affinché un rapporto di accudimento abbia effetti positivi, è necessario l'aiuto di persone e servizi competenti che in casi urgenti devono essere disponibili anche fuori dagli orari d'ufficio. Per ovviare all'attuale situazione insoddisfacente, l'AP-2010 prevede l'istituzione da parte dei Cantoni di un servizio specializzato che fornisca consulenza ai genitori diurni e affidatari in caso di problemi e domande e li sostenga in situazioni di crisi acuta. I singoli Cantoni potranno anche istituire più servizi specializzati, oppure potrà fungere da servizio specializzato l'autorità cantonale che in base alla sua attività di autorità d’autorizzazione e di vigilanza dispone già di ampie conoscenze e dell'esperienza necessaria (art. 4 cpv. 2 AP-2010).

2.4 Disciplinamento per forma e tipo di accudimento

Per forma di accudimento s'intende la distinzione di base tra accudimento in una famiglia e in una struttura; il tipo di accudimento, invece, distingue l'accudimento durante il giorno (accudimento diurno) da quello fornito giorno e notte (accudimento a tempo pieno).

A partire da questa distinzione, l’OAMi si suddivide come segue:

Accudimento diurno Accudimento a tempo pieno