Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Genitori Strutture diurne (asili nido, Genitori Strutture di accudimento a tempo diurni centri diurni per la custo- affidatari pieno (istituti in senso stretto,
dia di bambini, ecc.) case-famiglia4)
Fondandosi su tale suddivisione l'AP-2010 prevede che l'autorizzazione sia disciplinata distintamente a seconda del tipo e della forma di accudimento.
Oltre alle quattro principali forme di accudimento (diurno e a tempo pieno, in famiglie o strutture), l’avamprogetto disciplina anche un’attività che ha registrato un notevole sviluppo negli scorsi anni: la mediazione di posti per l’accudimento di minori da parte di organizzazioni specializzate (cfr. n. 2.8.2). Su richiesta di diversi partecipanti alla consultazione, l'AP-2010 non prevede più soltanto disposizioni relative alle organizzazioni preposte al collocamento a tempo pieno, che forniscono inoltre sostegno al rapporto di accudimento, ma anche disposizioni analoghe per organizzazioni che offrono le stesse prestazioni nell'ambito dell'accudimento diurno.
2.5 Termini: definizione e distinzione
Si è dovuto constatare che nell’ordinanza sull’accudimento di minori occorre definire, distinguere e modernizzare alcuni termini importanti dell'OAMin che non sono più al passo coi tempi (cfr. art. 2 e le pertinenti spiegazioni nel presente rapporto).
2.5.1 I termini «affiliazione» e «cura»
Nel seguente capitolo il testo italiano diverge da quello tedesco e francese perché si riferisce alle scelte terminologiche della versione italiana.
Oggi il termine «affiliazione» viene generalmente percepito come sorpassato, in quanto è opinione comune che non possa assolutamente essere riferito a forme di accudimento come un asilo nido o un centro diurno per la custodia di bambini, a cui i genitori affidano i figli di propria spontanea volontà. Infatti, l’affiliazione presuppone un collocamento non volontario in seguito a una misura di protezione dei minori disposta dalle autorità. Le forme di accudimento che prevedono di regola un collocamento di minori durante la giornata o per alcune ore al giorno perché entrambi i genitori lavorano, si basano sulla libera volontà di questi ultimi. D’altra parte, il termine «cura» richiama oggi anche associazioni legate alla malattia o al bisogno di cure, che non hanno alcuna attinenza soprattutto con l’accudimento di bambini complementare alla famiglia. Per questo motivo nell’AP-2010 i termini «affiliazione» e «cura» vengono sostituiti da quello di «accudimento» e invece di «genitori affilianti» si usa «genitori affidatari». In linea di principio, questo vale anche per i minori collocati al di fuori della propria famiglia sulla base di misure di protezione dei minori. Infatti, questi hanno lo stesso diritto di essere considerati minori accuditi e non malati o bisognosi di cure, anche se in molti casi il loro accudimento è soggetto a determinati requisiti.
4 Per casa-famiglia s’intende un’istituzione professionale di orientamento pedagogico a struttura familiare. Gli educatori qualificati assumono il ruolo di genitori affidatari di più minori e li accolgono in una struttura simile a una famiglia. Anche eventuali figli degli educatori vivono in tale struttura.