Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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strutture che dispongono di una pertinente autorizzazione. Nella maggior parte dei casi i collocamenti in situazioni di crisi prevedono l'accudimento a tempo pieno. Non è tuttavia escluso che in certi casi sia sufficiente l'accudimento diurno. Indipendentemente dalla forma di accudimento, i minori possono essere accolti o i posti per l’accudimento possono essere procurati soltanto da persone, strutture o servizi la cui idoneità è stata precedentemente accertata (cfr. le pertinenti condizioni al capitolo 2).

2.6.3.2 Esternalizzazione dei posti per l’accudimento

Un altro problema da affrontare è la prassi diffusa in alcune strutture di sistemare i minori loro affidati al di fuori della struttura, talvolta addirittura all'estero, in caso di collocamenti time out (esternalizzazione di collocamenti time out). In tale contesto a volte si sostiene che, in quanto facenti capo a incaricati o collaboratori esterni, questi posti esternalizzati di una struttura che è già in possesso dell’autorizzazione non abbiano bisogno di un’ulteriore autorizzazione specifica.

Il fatto che proprio in un settore delicato come quello dei collocamenti time out non sia previsto un accertamento preliminare dell’idoneità di una famiglia o di una struttura ad accogliere minori in situazioni di crisi è una lacuna imperdonabile. L'AP-2010 disciplina tale problema in modo ancora più chiaro rispetto all'AP-2009 (cfr. art. 8 cpv. 3). La disposizione statuisce chiaramente che il trasferimento a terzi dell’accudimento di minori deciso da un'autorità è soggetto ad autorizzazione, come sarebbe in realtà già implicito nel diritto vigente. Questo vale anche per gli accudimenti offerti al di fuori di famiglie o strutture già autorizzate. Inoltre, per i collocamenti all'estero vigono disposizioni particolari (cfr. n. 2.10.1).

2.7 Procedura di rilascio dell’autorizzazione alle famiglie

Attualmente, prima di accogliere un minore, i futuri genitori affidatari devono chiedere un’autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata per un determinato minore. Nel caso di collocamenti a seguito di misure di protezione dei minori c'è spesso una certa urgenza, per cui vi è poco tempo a disposizione per gli accertamenti sull'idoneità di una determinata famiglia ad accogliere il minore. Non è inoltre raro che un minore venga accolto in una famiglia che non ha ancora ottenuto l’autorizzazione necessaria. Se successivamente si constata che i genitori affidatari non soddisfano i requisiti necessari, il minore deve essere collocato in un’altra famiglia o struttura: ne consegue una situazione problematica e difficile da sopportare. Per questi motivi è necessario modificare la procedura di rilascio dell'autorizzazione ai genitori affidatari: nel nuovo diritto non deve più essere autorizzato il singolo rapporto di accudimento, bensì il posto. In seguito alle numerose risposte positive da parte dei partecipanti alla consultazione anche l'AP-2010 prevede l’accertamento dell'idoneità generale delle persone ad accogliere minori, senza riferimento a un collocamento concreto. Questo accertamento deve essere completo e individuare anche le esigenze di un minore che i richiedenti devono essere in grado di soddisfare. Più che in relazione al minore, l’autorizzazione è quindi rilasciata in relazione ai genitori. Il rapporto concreto di accudimento viene successivamente instaurato con l’accoglimento di un minore e la stipula di un contratto di accudimento (cfr.

n. 2.9.2). La responsabilità della giusta scelta dei genitori incombe soprattutto alla persona o all'ufficio che decide il collocamento. Tuttavia, anche le persone incaricate dell’accudimento devono avere la possibilità di esprimersi se il rapporto di accudimento non si sviluppa secondo le attese e si teme che il posto per l’accudimento sia inadeguato (p. es. in caso di sovrac-