Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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attività in qualità di genitori diurni o affidatari indipendenti (cpv. 5). Una soluzione simile non sarebbe per esempio realizzabile se i genitori affidatari non soddisfacessero le condizioni per l’autorizzazione, ovvero se il servizio di collocamento presso genitori affidatari avesse ottenuto abusivamente l’autorizzazione con indicazioni errate. In un caso simile l’unica soluzione sarebbe il ritiro dell’autorizzazione anche ai genitori affidatari e di conseguenza un nuovo collocamento dei minori.

Se il ritiro dell’autorizzazione è inevitabile e se il bene del minore è seriamente minacciato, l’autorità cantonale informa la competente autorità di protezione dei minori, in modo che questa possa sistemarli immediatamente altrove (cpv. 4). Se non vi è fretta di collocare i minori in un’altra famiglia, l’autorità cantonale ne informa le persone e le autorità che hanno preso la decisione di collocamento, in modo che possano predisporre un nuovo collocamento (cpv. 3).

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

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1.2.2 Sezione 2: Genitori diurni

Art. 16 Numero di posti per l'accudimento diurno

Il numero dei posti per l'accudimento offerti è determinante per la distinzione tra l'accudimento in una struttura e quello presso genitori diurni. Fissando il numero massimo di posti per l'accudimento che i genitori diurni possono offrire, l'articolo 16 tiene conto della critica formulata dai Cantoni e dalle cerchie interessate nei confronti del diritto in vigore. I minori possono condividere un posto per l'accudimento diurno, ma soltanto se vengono accuditi consecutivamente e non contemporaneamente. Se i genitori diurni accolgono minori con esigenze particolari, che necessitano pertanto di un particolare accudimento, bisogna tenerne conto nel fissare il numero complessivo di posti per l'accudimento che i genitori diurni possono offrire (cpv. 2). In tal modo, si protegge la famiglia da un sovraccarico eccessivo tutelando nel contempo il bene dei minori accuditi.

Il capoverso 3 sancisce ora la possibilità, per l'autorità che rilascia l'autorizzazione, di concedere deroghe al numero massimo di posti per l'accudimento che possono essere offerti secondo il capoverso 1, se sono soddisfatte determinate condizioni.

Art. 17 Condizioni di autorizzazione

La disposizione stabilisce i requisiti minimi dei genitori diurni. Conformemente all'articolo 4 capoverso 4, i Cantoni possono fissare ulteriori requisiti, basandosi comunque sulla tutela del bene del minore. È quindi necessario valutare per esempio se le condizioni abitative o le capacità dei richiedenti sono adeguate per l’accudimento di minori: se si candidano come genitori diurni delle persone che risultano inadatte perché hanno già difficoltà con i propri figli o perché il casellario giudiziale riporta un’iscrizione incompatibile con l'attività di accudimento, l’autorizzazione non deve essere rilasciata (cpv. 1 lett. b). Lo stesso vale per i casi in cui l'accudimento di minori soggetto all'obbligo di autorizzazione metta in pericolo il bene dei propri figli o di eventuali altri minori accuditi senza obbligo di autorizzazione (cpv. 1 lett. c).