Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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minori. Tuttavia, potrebbe risultare opportuno conoscere personalmente i collaboratori del servizio o ricorrere a esperti in caso di dubbi che l’autorità competente non è in grado di chiarire oppure se è necessario eseguire accertamenti che di solito sono affidati a esperti. Dal momento che, dopo il rilascio dell’autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni e affidatari, l’autorità centrale cantonale può ricorrere a tale servizio per un esame preliminare delle domande di autorizzazione come genitori diurni o affidatari (cpv. 3) o per sostenerla nella vigilanza su genitori diurni o affidatari autorizzati (art. 62 cpv. 4), è necessario assicurare che tali compiti siano esercitati nel rispetto dell’OAMi, ossia nell’interesse dei minori accuditi. Per questo motivo, oltre all’accertamento della situazione, anche la successiva vigilanza su tali servizi deve essere svolta con grande accuratezza. Il ricorso ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari è giustificato soltanto se è garantita l’elevata qualità dell’accertamento e della vigilanza. Per poter effettuare un accertamento corretto della situazione, in particolare in riferimento a un servizio di collocamento presso genitori affidatari, anche i collaboratori dell’autorità cantonale devono quindi soddisfare requisiti elevati.
Il capoverso 3 autorizza l'autorità cantonale a esaminare mediante una procedura semplificata le richieste di rilascio di un'autorizzazione per genitori diurni o affidatari già esaminate dai rispettivi servizi di collocamento, nonché a rilasciare la pertinente autorizzazione. L'esame di richieste simili e la loro presentazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, rappresenta uno dei diritti connessi all'autorizzazione di un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari (cfr. art. 50 lett. a). La possibilità di limitarsi a una procedura semplificata può sgravare notevolmente l’autorità cantonale. Tuttavia quest’ultima non può basarsi sulla richiesta e rilasciare l’autorizzazione nel quadro di una procedura semplificata se sussistono dubbi riguardo al risultato degli accertamenti svolti dal servizio di collocamento o addirittura riguardo ai richiedenti. In questo caso l’autorità cantonale deve sottoporre la domanda a un esame ordinario. Se riscontra una lacuna colmabile, la domanda può eventualmente essere rispedita al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari, affinché quest’ultimo la corregga e/o la integri.
Art. 12 Decisione di autorizzazione
L’autorità cantonale di cui all’articolo 3 capoverso 1 decide, senza eccezioni, su tutte le domande di rilascio di un’autorizzazione per genitori affidatari, per l’esercizio di una struttura a tempo pieno o per un servizio di collocamento presso genitori affidatari. Rilascia l'autorizzazione per genitori diurni, strutture diurne o servizi di collocamento presso genitori diurni soltanto se il Cantone non ha affidato questo compito a un'altra autorità idonea (art. 3 cpv. 2). La decisione deve essere motivata ed elencare le riflessioni che l’hanno generata, in modo da poterla ricostruire.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, i richiedenti devono essere informati sui propri diritti e doveri. Non li si può ad esempio rimproverare in un secondo tempo di non aver osservato l’obbligo di comunicare all’autorità cantonale i cambiamenti essenziali della loro situazione quando non ne erano stati messi a conoscenza (cpv. 2 lett. a). L’autorizzazione deve riportare anche indicazioni sui dati da trasmettere per le statistiche (cpv. 2 lett. b). Il capoverso 2 è applicabile anche agli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione (cpv. 3).