Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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protezione dei minori, rappresentando una sorta di ancora di salvezza o clausola di sicurezza che permette di intervenire nelle situazioni che pregiudicano il bene del minore.
Art. 10 Presentazione della domanda
Possono candidarsi come genitori diurni o affidatari soltanto le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, ovvero le persone maggiorenni e capaci di discernimento. Possono presentare una domanda sia una singola persona sia una coppia che convive, a prescindere dallo stato civile. Questo significa che si possono candidare come genitori diurni anche le coppie che vivono in concubinato o in un’unione domestica registrata. Per candidarsi come genitori affidatari è necessario attenersi anche alle disposizioni dell'articolo 25 capoverso 2: le coppie conviventi devono presentare una domanda congiunta. In casi motivati sono possibili deroghe, per esempio se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento. Il diverso trattamento di genitori diurni e genitori affidatari è dovuto al fatto che l'accudimento diurno di un minore non incide (o incide soltanto marginalmente) sulla vita di una coppia, poiché solitamente solo uno dei due partner resta a casa e si occupa di accudire il minore. L'accudimento in una famiglia affidataria presuppone invece l'integrazione totale del minore accudito nella vita della famiglia, per cui non soltanto è necessario il consenso della persona che nel corso della settimana svolge un'attività professionale, ma deve anche essere accertato che tale persona sia adatta al ruolo di genitore affidatario.
Benché soltanto le persone fisiche possano ottenere l’autorizzazione per accudire minori in qualità di genitori diurni o affidatari, anche le persone giuridiche possono presentare una domanda di autorizzazione per una struttura o un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari. Sono ammesse pure le società di persone, ad esempio una società in nome collettivo.
Art. 11 Esame della domanda
L’autorità cantonale deve eseguire un accertamento accurato della situazione del richiedente. Occorre anche valutare se i genitori diurni o affidatari, le strutture o i servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari siano adatti ad accudire minori con esigenze particolari o in situazioni di crisi o a procurare posti per tali minori nonché, nel caso dei servizi di collocamento, a seguire i rapporti di accudimento. L’accertamento serve a verificare se gli addetti all’accudimento siano in grado di affrontare tali problemi anche dal punto di vista specialistico e fornire un accudimento o eseguire degli accertamenti più esaustivi. Se la documentazione e i dati presentati non sono abbastanza chiari o lasciano adito a dubbi, l’autorità può rilasciare l’autorizzazione soltanto quando la domanda è completa o i dubbi sono stati fugati. Se l’autorità stessa non dispone delle conoscenze specialistiche necessarie in un determinato settore, deve ricorrere a un esperto (cpv. 2).
Considerata la particolare intensità dell’accudimento a tempo pieno, le autorità devono eseguire accertamenti molto accurati della situazione dei genitori affidatari e delle strutture a tempo pieno. Se i minori già accolti devono essere sistemati da un’altra parte perché risulta che i richiedenti non sono adatti come genitori affidatari, il nuovo collocamento è di regola più traumatico rispetto a un cambiamento dei genitori diurni. Per questo motivo, al momento del rilascio dell’autorizzazione non devono sussistere dubbi riguardo all’idoneità dei richiedenti.
Per quanto riguarda i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, non è obbligatorio effettuare sopralluoghi sul posto, tanto più che nei locali di tali servizi non sono accuditi