Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Art. 13 Modifica dell'autorizzazione
La verifica di un'autorizzazione e il suo eventuale adeguamento si fondano di norma sull'obbligo di comunicazione cui soggiacciono i genitori diurni e affidatari (art. 41), le strutture (art. 47) e i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari (art. 56), non appena si verificano cambiamenti essenziali della situazione che tangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
Art. 14 Ritiro dell'autorizzazione
Se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune non possono essere colmate, l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione. Il ritiro dell'autorizzazione avviene sempre in ultima ratio, ovvero quando altre misure sono fallite o risultano insufficienti fin dall'inizio.
Di norma l’autorizzazione è ritirata in seguito a lacune gravi o comportamenti scorretti non scusabili, mentre di regola un’inadempienza unica comporta soltanto un ammonimento. Ritirare l'autorizzazione a una mamma diurna che schiaffeggia il minore perché si trova in uno stato emotivo alterato ma scusabile, rappresenta una misura sproporzionata. Se, tuttavia, un comportamento simile fa parte dello stile educativo usuale delle persone incaricate dell'accudimento, a cui non rinunciano nemmeno dopo esortazione o dopo aver eventualmente frequentato un corso, il ritiro dell'autorizzazione rappresenta l'unica soluzione. Se si tratta di un addetto all’accudimento attivo in una struttura, si può chiedere che il colpevole sia licenziato; la minaccia di ritirare l’autorizzazione sarebbe tuttavia inevitabile qualora la struttura non si decidesse a licenziarlo.
Il ritiro dell'autorizzazione può anche rappresentare l'unica soluzione nel caso in cui la situazione dei genitori diurni o affidatari fosse cambiata durevolmente a tal punto che le condizioni alla base del rilascio dell'autorizzazione non fossero più soddisfatte, ossia se fosse violato il principio di cui all'articolo 5. Se ad esempio un servizio di collocamento presso genitori affidatari omette di comunicare un grave comportamento abusivo, rilevante in termini penali, da parte di uno dei genitori affidatari, tale da mettere in questione la sua idoneità come persona incaricata dell'accudimento, si è in presenza di una grave violazione che legittima il ritiro dell’autorizzazione al servizio di collocamento.
Il ritiro dell’autorizzazione non presuppone una colpa. La decisione di rilasciare, prorogare o ritirare un’autorizzazione dipende unicamente dal bene del minore. Se le dimensioni dell'appartamento dei genitori affidatari diventano troppo piccole a causa della nascita di un figlio proprio o della presa a carico dei genitori anziani e se non è possibile vivere in un appartamento più grande, non si può parlare di colpa, ma l'autorizzazione va comunque ritirata se le condizioni abitative non sono più adatte al bene dei figli naturali o dei minori accuditi.
Soprattutto quando si tratta dell’autorizzazione per una delle due forme di accudimento a tempo pieno, va tenuto conto del fatto che un ritiro comporta sempre un nuovo collocamento di uno o più minori, il che dovrebbe essere preso in considerazione soltanto in casi d’emergenza (cfr. cpv. 2). La decisione può essere presa soltanto ponderando tutti gli interessi in questione nel singolo caso.
Se occorre prendere in considerazione il ritiro dell’autorizzazione di un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari, l’autorità cantonale deve verificare se i genitori che hanno collaborato con tale servizio possono continuare ad accudire minori e, se sì, se possono eventualmente collaborare con un altro servizio oppure continuare ad esercitare la loro