Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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ri e minori accuditi è più intenso rispetto a quello dell’accudimento diurno. Infatti, nell'accudimento a tempo pieno i minori sono totalmente integrati nella vita famigliare dei genitori affidatari, mentre nel caso di un accudimento diurno trascorrono solitamente soltanto la giornata presso i genitori diurni, ritornando dai propri genitori la sera e il fine settimana. Inoltre, l'accudimento a tempo pieno presso genitori affidatari è sovente una misura di protezione dei minori. Molti di questi minori necessitano di un accudimento particolare.
Analogamente all'articolo 16, anche l'articolo 23 prevede deroghe al numero di posti per l'accudimento che possono essere offerti, se sono soddisfatte determinate condizioni (cpv. 3).
Art. 24 Condizioni di autorizzazione
Questa disposizione corrisponde all'articolo 17. Tuttavia, a causa dell’accudimento spesso intenso e dell'integrazione dei minori accuditi nella famiglia affidataria, per garantire il bene dei minori (quelli accolti e i propri figli), sia i futuri genitori affidatari sia le condizioni abitative devono soddisfare requisiti più severi rispetto a quelli previsti per l’accudimento da parte di genitori diurni. Ciò che può essere adeguato per questi ultimi, può infatti risultare insufficiente per una famiglia affidataria.
In linea di principio per i minori il cui accudimento richiede requisiti particolari è possibile rimandare alle spiegazioni dell'articolo 17 capoverso 2. È comunque necessario sottolineare che, vista l’intensità della maggior parte dei rapporti di accudimento e il fatto che in un gran numero di casi i minori vengono collocati presso genitori affidatari per decisione di un'autorità nell'ambito di misure di protezione dei minori, alle conoscenze specialistiche dei genitori affidatari devono essere poste esigenze più severe rispetto a quanto preteso dai genitori diurni.
Art. 25 Domanda
Cfr. le spiegazioni all’articolo 18.
Art. 26 Autorizzazione
Cfr. le spiegazioni all'articolo 19.
L’autorizzazione deve inoltre indicare le forme di accudimento per cui sono adatti i genitori affidatari (accudimento permanente, durante i fine settimana o le vacanze, in situazioni di crisi acuta o come famiglia di sostegno).
1.2.5 Sezione 5: Strutture a tempo pieno
Art. 27 Condizioni di autorizzazione
Nella misura in cui non vengano fatte valere deroghe conformemente all'articolo 23 capoverso 3, chi intende offrire più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno sottostà alle disposizioni concernenti le strutture a tempo pieno (cfr. art. 23 cpv. 1). L'articolo 27 corrisponde all'articolo 20, ad eccezione di qualche punto; è pertanto possibile rimandare alle spiegazioni su tale articolo. La principale differenza risiede nelle conoscenze specialistiche di cui devono disporre gli addetti all’accudimento, che per le strutture a tempo pieno sono disciplinate in un’apposita disposizione.