Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Ciò può essere il caso se per esempio i genitori diurni devono accudire un minore handicappato, che richiede un impegno molto particolare.
In generale non è necessaria alcuna formazione specifica per l’accudimento di minori da parte di genitori diurni; tuttavia, se il loro accudimento richiede requisiti particolari o se necessitano di una particolare protezione, ai genitori diurni possono essere domandate determinate conoscenze ed eventualmente anche un’esperienza specifica (cpv. 2). Non è necessario che le conoscenze specialistiche siano documentate già al momento della presentazione della richiesta; i genitori diurni possono acquisirle anche successivamente, frequentando corsi specifici. L’autorità che rilascia l’autorizzazione e che effettua il collocamento può pretendere siffatte conoscenze, se risultano imprescindibili per l’accudimento di determinati minori.
Art. 18 Domanda
La disposizione elenca tutti i dati e i documenti giustificativi che una domanda deve obbligatoriamente contenere. I Cantoni possono richiedere ulteriori dati o documenti giustificativi, oppure precisare quali condizioni deve nel singolo caso soddisfare la documentazione da presentare.
Art. 19 Autorizzazione
L’autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni importanti per i futuri genitori diurni. Ne fanno parte anche i loro diritti e doveri (cfr. art. 12 cpv. 2). L'autorità che rilascia l'autorizzazione non deve semplicemente rimandare alle pertinenti disposizioni dell'OAMi (cap. 3), bensì è tenuta a elencare in modo preciso quali dati statistici vanno ad esempio trasmessi annualmente all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3). Nell’autorizzazione deve essere anche specificato il numero di posti per l'accudimento che i genitori diurni possono offrire; a tal fine l'autorità cantonale deve tenere conto in particolare del numero di minori già accuditi dai genitori diurni senza obbligo di autorizzazione. Se in un secondo momento risulta che la situazione è cambiata e che il numero fissato non è più adeguato alle circostanze, l'autorizzazione deve essere adattata (art. 13).
Riveste un’importanza significativa l’accoglimento di minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, ad esempio i minori che presentano handicap fisici o mentali. Se già al momento dell’accertamento della situazione di un richiedente si verifica se l’abitazione è adatta a una persona in sedia a rotelle o se la madre diurna riesce a gestire un minore con un leggero handicap mentale, l’attività di collocamento diventa più facile, perché al momento dell’accoglimento del minore non è più necessario accertare che i genitori diurni siano veramente adatti. Un ulteriore accertamento dell’idoneità individuale, più approfondito rispetto a quello effettuato per l’accudimento di minori per cui non sono richiesti requisiti particolari, sarebbe quindi necessario soltanto nel caso dell’accoglimento di minori con esigenze particolari piuttosto rare: una situazione che di regola non è ipotizzabile.
Se i genitori diurni contravvengono all'autorizzazione, ad esempio offrendo più posti per l'accudimento oppure accogliendo minori di un'età diversa rispetto a quanto previsto, l’autorizzazione può essere ritirata, se sono fallite altre misure adottate.