Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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1.2.3 Sezione 3: Strutture diurne
Art. 20 Condizioni di autorizzazione
In virtù dell’articolo 16 capoverso 1, chi intende offrire più di quattro posti per l'accudimento diurno sottostà alle disposizioni concernenti le strutture diurne, nella misura in cui non sia applicabile alcuna delle deroghe di cui all’articolo 16 capoverso 3. Visto il maggiore numero di posti per l'accudimento, le condizioni per la gestione di una struttura sono più severe. Questo vale sia per quanto riguarda il numero di collaboratori necessario sia per la grandezza dei locali in cui si trattengono i minori. Un progetto deve pertanto contenere le indicazioni principali sul tipo di attività (cfr. art. 21 lett. d). Delle condizioni di autorizzazione fa pure parte una base economica sicura (cpv. 1 lett. c). Infatti, non sarebbe logico rilasciare un’autorizzazione a una struttura diurna che non dispone di mezzi finanziari sufficienti.
Diversamente dai genitori diurni, il direttore di una struttura e i suoi collaboratori incaricati dell’accudimento devono disporre della formazione specialistica necessaria nonché di capacità pedagogiche adeguate. Anche nelle strutture diurne i minori hanno il diritto di essere accuditi da persone qualificate. La formazione ha un peso tanto maggiore quanti più sono i minori accuditi nella struttura e soprattutto se l’accudimento di alcuni di loro richiede requisiti particolari (cpv. 2). Non tutti gli addetti all’accudimento devono disporre delle stesse qualifiche, se non hanno funzioni di responsabilità. È sufficiente che la persona responsabile di un gruppo incaricato dell’accudimento abbia le qualifiche adeguate. Naturalmente tali requisiti sono richiesti soltanto ai collaboratori effettivamente addetti all’accudimento, non a eventuali altri collaboratori come giardinieri o donne delle pulizie. Oltre a possedere le qualifiche professionali necessarie, i collaboratori delle strutture diurne devono essere adatti all'accudimento di minori: un'eventuale registrazione nel casellario giudiziale potrebbe per esempio comprometterne l'idoneità (art. 21 lett. g).
Nell'ambito delle proprie competenze, i Cantoni precisano i requisiti necessari per la gestione di una struttura diurna (art. 81 cpv. 1 lett. a).
Art. 21 Domanda
Cfr. le spiegazioni all’articolo 18.
Art. 22 Autorizzazione
Questa disposizione corrisponde in linea di principio all'articolo 19. In più, la lettera c stabilisce che l'autorizzazione contiene anche i progetti e i piani presentati insieme alla domanda. In questo modo, il richiedente viene vincolato alle indicazioni contenute in tale documentazione e inoltre ne deve comunicare eventuali modifiche all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione (cfr. art. 47 cpv. 2); infatti, quest’ultima è stata concessa in base alla documentazione e in alcuni casi è necessario adeguarla, conformemente all’articolo 13.
1.2.4 Sezione 4: Genitori affidatari
Art. 23 Numero di posti per l'accudimento a tempo pieno
I genitori affidatari possono offrire un posto per l'accudimento in meno rispetto ai genitori diurni. Tale differenza si spiega con il fatto che il rapporto di accudimento tra genitori affidata-