Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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pedagogico. Significa invece che devono aggiornarsi per essere in grado di svolgere ancora meglio il loro ruolo di persone incaricate dell’accudimento di un minore. Anche la frequenza di corsi che durano soltanto una serata può valere come aggiornamento. È utile frequentare soprattutto corsi che si concentrano su un problema specifico che i genitori diurni o affidatari devono o dovranno affrontare e per cui non dispongono ancora delle conoscenze o delle esperienze necessarie. Si pensi per esempio a minori accuditi affetti dal disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) o che rifiutano di impegnarsi a scuola o anche in famiglia. Per aggiornamento s’intende anche la frequenza di corsi per tenere adeguatamente conto della biografia del minore accolto o per acquisire altre capacità in relazione al rapporto di accudimento. Un obbligo a frequentare determinati corsi può essere stabilito dall’autorità cantonale soltanto se il corso si rivela necessario o addirittura indispensabile per l’attività di accudimento, ovvero se la mancata frequenza impedisce effettivamente lo sviluppo positivo del rapporto o il lavoro come genitori diurni o affidatari (cpv. 2).

Il corso introduttivo, di regola obbligatorio, che deve essere frequentato entro un anno dopo il rilascio dell'autorizzazione (cpv. 1), permette soprattutto ai futuri genitori diurni e affidatari che non hanno ancora esperienza in questo ambito, di farsi un'idea dell'attività pratica che sono chiamati a svolgere, sostenendoli quindi nei loro compiti. Infatti, nonostante le spiegazioni e le informazioni dettagliate, spesso sono diffuse opinioni che devono essere corrette con l’aiuto di esperti. L'accudimento di minori, soprattutto se fornito a tempo pieno, sviluppa spesso una dinamica particolare, per cui, anche se le esperienze con i propri figli possono risultare utili, non possono comunque sostituire un corso intensivo e mirato. L’AP-2010 tiene conto delle critiche formulate nel corso della procedura di consultazione del 2009 prevedendo la possibilità per l’autorità cantonale di concedere deroghe alla frequenza del corso introduttivo se sussistono motivi importanti, in particolare se gli addetti all’accudimento hanno già sufficienti esperienze in materia, maturate sulla base della propria formazione o attività.

Art. 39 Doveri dei genitori affidatari nei confronti del minore accudito

Un collocamento presso terzi rappresenta un cambiamento radicale nella vita dei minori che devono essere allontanati dalla propria famiglia per decisione di un’autorità. Questa disposizione serve quindi ad assicurare che i minori vengano informati sui propri diritti e che possano rivolgersi a una persona di fiducia, se l’autorità che ha deciso il collocamento non avesse già provveduto a risolvere eventuali questioni. È anche importante che il minore partecipi, in maniera adeguata alla sua età, alle decisioni che lo riguardano.

Art. 40 Comunicazioni relative al minore

Questa disposizione disciplina l’obbligo di comunicazione dei genitori diurni e affidatari. Devono comunicare eventi importanti concernenti il rapporto di accudimento ai genitori del minore e, nel caso di collocamenti per decisione di un’autorità, alla persona o all’autorità che ha deciso il collocamento. Nel contratto di accudimento si possono eventualmente riportare informazioni più dettagliate sugli eventi che vanno comunicati. Naturalmente vanno informate soltanto le persone, le autorità e i servizi coinvolti nel singolo caso. Se l'accudimento è fornito su base volontaria e non per decisione di un'autorità o se non è stato nominato un curatore, non esiste alcuna autorità competente per il collocamento o persona incaricata della curatela da informare.