Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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dati o documenti giustificativi o anche precisare i requisiti che devono essere soddisfatti dalla documentazione presentata.

Art. 34 Autorizzazione

Questa disposizione corrisponde agli articoli 22 e 30, tranne per il contenuto dell’autorizzazione che riguarda l’ambito di attività del servizio di collocamento. Per quanto concerne le indicazioni sui diritti e sui doveri si può rinviare alle spiegazioni all’articolo 19.

1.3 Capitolo 3: Diritti e doveri

1.3.1 Sezione 1: Contratto di accudimento

Art. 35 Contenuto

Secondo l’AP-2010, un contratto di accudimento scritto è obbligatorio soltanto laddove il rapporto di accudimento sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Se un tale contratto non viene stipulato, l'autorizzazione è da ritenersi violata. Nel caso di rapporti di accudimento senza obbligo di autorizzazione le persone coinvolte sono libere di scegliere se stipulare o meno un contratto scritto (cfr. a questo proposito anche il n. 2.9.2).

La disposizione fornisce un elenco non esaustivo dei punti che sarebbe opportuno regolare in un contratto per evitare successivamente divergenze, problemi e controversie. È applicabile ai rapporti di accudimento sia diurni sia a tempo pieno.

Art. 36 Altri requisiti contrattuali per l'accudimento a tempo pieno

Questa disposizione elenca altri punti che vanno regolati nei contratti concernenti esclusivamente rapporti di accudimento a tempo pieno. Infatti, vista la complessità dell’accudimento a tempo pieno, è inevitabile che siano necessari ulteriori accordi contrattuali.

I dati che possono mutare velocemente vanno riportati preferibilmente in un allegato del contratto (cpv. 2). Sebbene questa disposizione disciplini i punti che vanno regolati nei contratti sui rapporti di accudimento a tempo pieno, nel caso di rapporti di accudimento diurno, le parti sono libere di prevedere un allegato al contratto che riporti le informazioni ritenute importanti.

1.3.2 Sezione 2: Genitori diurni e affidatari

Art. 37 Consulenza

I genitori diurni e affidatari che esercitano un’attività di accudimento soggetta all’obbligo di autorizzazione, devono poter far capo alla consulenza e al sostegno del servizio cantonale specializzato istituito a tal fine (art. 4 cpv. 2). Va loro in particolare garantito che possano ricevere consulenza e sostegno nelle situazioni di crisi acuta, indipendentemente dal momento in cui si verificano (cfr. le spiegazioni all’art. 4 cpv. 2).

Art. 38 Corsi di perfezionamento

Aggiornarsi non significa che i genitori diurni e affidatari soggetti all’obbligo di autorizzazione debbano frequentare corsi di lunga durata o addirittura disporre di una formazione in ambito